ABITAMENTO s.m.

0.1 abitamento, habitamento.

0.2 Da abitare 1.

0.3 Brunetto Latini, Rettorica, c. 1260-61 (fior.): 1.

0.4 In testi tosc.: Brunetto Latini, Rettorica, c. 1260-61 (fior.); Stat. sen., 1298; Stat. pis., a. 1327.

0.5 Locuz. e fras casa d'abitamento 1.1.

0.7 1 Abitazione, luogo di dimora. 1.1 Locuz. nom. Casa d'abitamento: casa dove si risiede.

0.8 Pär Larson 11.05.1998.

1 Abitazione, luogo di dimora.

[1] Brunetto Latini, Rettorica, c. 1260-61 (fior.), pag. 122.13: Della causa congiunta. Congiunta di piusori questioni è quella nella quale si dimanda di piusori cose in questo modo: «È Cartagine da disfare o da renderla a' Cartagianesi, o è da menare inn altra parte loro abitamento?». || Il testo lat., qui frainteso dal volgarizzatore, ha «an eo colonia deducatur».

[2] Andrea da Grosseto (ed. Selmi), 1268 (tosc.), L. 4, cap. 22, pag. 346.5: amistà ène un'altra cosa che sommo consentimento de le cose umane e de le divine, con benivoglienza e con amore. La concordia è virtù che lega gli cittadini e compatrioti, con una medesma ragione e abitamento, per espontanea volontà.

[3] Bibbia (10), XIV-XV (tosc.), 1 Pt 1, vol. 10, pag. 428.4: [17] E se voi chiamate padre colui, che senza ricevimento di persone giudica secondo l'opere di ciascheduno, conversate con timore il tempo del vostro abitamento... || Cfr. I Pt 1, 17: «in timore incolatus vestri tempore conversamini».

- [Rif. ad animali].

[4] Bibbia (07), XIV-XV (tosc.), Ger 10, vol. 7, pag. 62.15: 22. La voce dello udire ecco che viene, e grande movimento dalla terra d'aquilone, acciò che ponga le città di Giuda in desolazione, e facciane abitamento di dragoni. || Cfr. Ier. 10, 22: «habitaculum dragonum».

1.1 Locuz. nom. Casa d'abitamento: casa dove si risiede.

[1] Stat. sen., 1298, dist. 2, cap. 2, pag. 201.19: quella cotale persona sottoposta fare rinchierere et citare per lo messo de la detta Arte, a petizione di quel cotale che si richiamasse o che addimandasse, personevolemente o a la casa del suo abitamento, o vero a la buttiga di quella cotale persona che fusse convenuta.

[2] Stat. pis., a. 1327, L. 2, cap. 21, pag. 97.46: Ordiniamo, che se alcuno assaglisse altrui a la casa sua propria o del suo habitamento, overo sotto l'onbracho de la decta casa, overo a sua potecha appigionata, overo in vigna, campo o orto, cioè di colui che fusse assaglito...

[u.r. 18.07.2007]