0.1 aboliti.
0.2 Lat. abolere (LEI s.v. abolere).
0.3 Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.): 1.
0.4 Att. unica nel corpus.
0.7 1 Dichiarare privo di valore, annullare (un atto giuridico, una norma).
0.8 Pär Larson 07.04.1998.
1 Dichiarare privo di valore, annullare (un atto giuridico, una norma).
[1] Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.), L. VI, cap. 22, pag. 718.16: e lle dicte electione, assumptione di capitanij, d'officiali, d'arbitri o d'arbitratori o de consultori e chi sequute e chi se seguirano o da fire facte per loro o per pretexto de loro officio o per loro cagione; e quelli e li altri qualunque simiglianti di capitularij, di Statuti o de qualunque ordenamenti, libri et acti qualunque mandemo fire aboliti sença tarditate alcuna e, da qui innaçi, per nessuno tempo fire attemptate cosè facte cose o simigliante o facendo attemptare per alcuno modo.
[u.r. 22.03.2017]