ABOLIZIONE s.f.

0.1 abolitione.

0.2 Lat. abolitio, abolitionem (LEI s.v. abolitio).

0.3 Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.): 1.

0.4 Att. solo in Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.).

0.7 1 Revoca (di un'accusa).

0.8 Pär Larson 07.04.1998.

1 Revoca (di un'accusa).

[1] Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.), L. IV, cap. 4, pag. 626.15: Imperciò che molti alla fiata e spesso per ira et a la fiata per errore salischono ad accusare, ordenemmo e fermemmo per la presente constitutione che a quello chi accusa e chi demanda l'abolitione e licentia de desistere da l'accusa facta per lui, essa abolitione per li judici glie sia conceduta...

[2] Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.), L. IV. capp. 4, pag. 626.29 e 33: e 'l notario di maleficij, chi lla scrivesse, sia tenuto de registrare la dicta appodissa de pagamento in li processi, a pena de privatione d'officio, in li acti apresso del processo del quale fi demandata l'abolitione. Excepto l'eresia, la sodomia, l'incesto, l'omicidio, la rapina delle vergene, i sacrilegij, el furto e li delicti commessi in le persone digli officiali della corte della provincia, e le ferrite atroce: in le quale per nessuno modo fia admissa l'abolitione.

[u.r. 27.11.2017]