0.1 accomunamento, accumunamento.
0.2 Da accomunare.
0.3 Stat. sen., 1298: 2.
0.4 In testi tosc.: Stat. sen., 1298.
N Att. solo sen.
0.6 N Doc. esaustiva.
0.7 1 Il mettere in possesso comune con altri (dei beni). 2 L'esercitare insieme (una carica pubblica).
0.8 Paolo Squillacioti 23.02.1999.
1 Il mettere in possesso comune con altri (dei beni).
[1] Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi), dist. 2, cap. 53, vol. 1, pag. 406.18: Anco, statuimo et ordiniamo che neuna femina, la quale ora č o vero sarā dotata et la dote sua avarā ricevuta de' beni comuni, e' quali avesse col fratello o vero fratelli carnali, possa o debia essa o vero le sue rede mai venire, o vero adimandare, essa o vero altri per lei, a la successione o vero divisione o vero alcuno accumunamento de' beni, et de le cose comuni, e' quali apo 'l fratello o vero fratelli saranno rimasi, o vero che abiano girato la rifiutanza o vero che non.
2 L'esercitare insieme (una carica pubblica).
[1] Stat. sen., 1298, dist. 8, cap. 6a, pag. 264.19: Et anco, che non possa fare, nč permecta che sia facto, o debbia alcuna compagnia, accomunamento o participamento neuno, far fare, o permetta che sia facto, con veruna persona che non avesse giurato ai detti ordinamenti, come fanno li sottoposti dell'Arte, rimossa ogne frode.
[u.r. 16.06.2005]