ACCOMUNANZA s.f.

0.1 accomonansa.

0.2 Da accomunare.

0.3 Stat. pis., a. 1327: 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Unione in possesso o fruizione comune (di fosse 'miniere').

0.8 Paolo Squillacioti 23.02.1999.

1 Unione in possesso o fruizione comune (di fosse 'miniere').

[1] Stat. pis., a. 1327, L. 4, cap. 94, pag. 232.34: Ordiniamo, che tucte quelle fosse che si volisseno accomonare insieme per lo megliore, che possano et debbiano accomonare quelli che ànno li XXVIII trente o pị, choś chome fusseno in concordia tucti li parsonavili che avessino li XXXII trente; li quali XXVIII trente o pị s'intendano d'essere et siano di quatro parsonavili almeno, et alcuno di quelli quatro parsonavili non sia parsonavile dell'altra parte. Et se si trovassi che fusse parsonavili, chome decto è, la decta accomonansa fare non si possa si tucti et XXXII non sono in concordia.

[u.r. 16.06.2005]