ACCUSANTE agg./s.m.

0.1 acchusante, accusante, acusante.

0.2 V. accusare.

0.3 Stat. perug., 1342: 1.1.

0.4 In testi tosc.: f Cicerone volg., XIV pm. (tosc.); Stat. pis., 1322-51; Stat. fior., a. 1364.

In testi mediani e merid.: Stat. perug., 1342.

0.7 1 Che attribuisce una colpa. 1.1 [Dir.] Che fa un addebito di reato, che incolpa.2 [Dir.] Sost. Chi formula un'imputazione.

0.8 Paolo Squillacioti 15.11.1999.

1 Che attribuisce una colpa.

[1] f Cicerone volg., XIV pm. (tosc.): Finalmente essi [[scil. i Peripatetici]] non lodano l'oratore o accusante o difendente, il quale senza iracundia sia. || Crusca (5) s.v. accusante (dal Volgarizzamento delle Quistioni Tusculane [ms.]).

1.1 [Dir.] Che fa un addebito di reato, che incolpa.

[1] Stat. perug., 1342, III.197.10, vol. 2, pag. 274.12: E ki contrafarà pena de quaranta solde de denare degga sostenere: e fuor de la dicta forma nullo sia udito acusante, né sopr'essa acusa altramente facta sia per alcuno modo da procedere, ma essa acusa e processo el quale se facesse, non servata la forma predicta, nulla e nullo alpostucto siano avute.

[2] f Lancia, Riformazioni, XIV sm. (fior.): Debbano a petizione di chiunque accusante, dinunziante o notificante, come detto è sopra, le predette cose e ciascuna d'esse, procedere e cognoscere brievemente e sommariamente. || Crusca (5) s.v. accusante.

2 [Dir.] Sost. Chi formula un'imputazione.

[1] Stat. perug., 1342, L. 3, cap. 233, par. 1, vol. 2, pag. 312.13: Ma s'alcuna contrafarà, sia punita de facto per glie segnore podestà e capetanio en cento libre de denare per ciascuna fiada, e ciascuno possa el contrafacente denuntiare e acusare, e 'l nome de l'acusante overo denuntiante sia tenuto en secreto.

[2] Stat. pis., 1322-51, cap. 5, pag. 608.28: Et acciò che le cose predicte si faccino, ordinare che ogni volta che messer lo Podestà, o lo Capitano, o l'officiale de la gabella magiore, ad petitione de l'accusante et denuntiante non procederà, et aranno negletto di procedere ad petitione de l'accusante o denuntiante sopra le cose predicte, possa et debbia da' suoi modulatori essere comdennato in lire cento.

[3] Stat. fior., a. 1364, cap. 65, pag. 142.26: Per bene e honestà della detta arte, proveduto e ordinato è che gniuna persona che venda, overo vendere faccia, vino a minuto per sé overo per altrui nella città contado overo distretto di Firencçe, ardischa overo presumma al tempo della quaresima alchuno venerdì santo per tutto dì vendere, o fare vendere, vino a minuto, in piuvico, o in ochulto, sotto pena di livre cimque di fiorentini piccioli per ciaschuno e quante volte: e ciaschuno delle predette cose possa accusare e denuntiare in publico e in sagreto, e sia chreduto allo sacramento dello acchusante, o dinuntiante.

[u.r. 22.05.2018]