ADDIZIONE s.f.

0.1 addiction, addictione, addictioni, addisione, addition, additione, additioni, addizione, addizioni, addizzione, adicion, adictioni, adiezione, adissione, aditione, aditioni, adizione, adizioni.

0.2 Lat. additio, additionem (LEI s.v. additio).

0.3 Stat. sen., 1298: 1.

0.4 In testi tosc.: Stat. sen., 1298; Dante, Convivio, 1304-7; Stat. fior., c. 1324; Stat. pis., 1330 (2).

In testi sett.: Cronica deli imperadori, 1301 (venez.); Stat. venez., 1366.

In testi mediani e merid.: Stat. perug., 1342.

0.7 1 Ciò che viene aggiunto a qsa (al fine di completarlo, accrescerlo, chiarirlo o modificarlo); aggiunta, integrazione, interpolazione. 1.1 [Dir.] Parte aggiunta a un testo giuridico per precisare o modificare alcune delle sue disposizioni.

0.8 Milena Piermaria 30.11.1998.

1 Ciò che viene aggiunto a qsa (al fine di completarlo, accrescerlo, chiarirlo o modificarlo); aggiunta, integrazione, interpolazione.

[1] Stat. sen., 1298, dist. 1, cap. 55.4, pag. 173.8: Item statuimo et ordinamo, che all'onore di messere santo Ambrogio, ei signori sieno tenuti di fare comandare fra i sottoposti, che la festa di messere santo Ambruogio sia guardata, sotto pena di XX soldi di denari. Et questa addizione, cioè di XX soldi, si ène fatta per messere Pace, sindaco del Comune di Siena.

[2] Cronica deli imperadori, 1301 (venez.), pag. 188.26: Questo e 'l primo e l'ultimo imperador che fo de Affrica. In l'anno del segnor CCXXXV Anthonio Carathalla impara anniVII, e Severin fyo so. Questo fo fyo de Severo imperador e fo pessimo. In Jericho la quinta adicion de scriture e trovada, el fator dela qual non appare.

[3] Dante, Convivio, 1304-7, IV cap. 4.44, pag. 278.13: E questo officio per eccellenza imperio è chiamato, sanza nulla addizione, però che esso è di tutti li altri comandamenti comandamento. E così chi a questo officio è posto è chiamato Imperadore, però che di tutti li comandatori elli è comandatore, e quello che elli dice a tutti è legge...

[4] Stat. pis., 1330 (2), cap. 82, pag. 525.27: La quale addisione scripta è et aggiunta al decto capitulo del Breve per me Betto Trectimanni, cancellieri delli Ansiani del populo di Pisa, et in questo Breve per forma et auctorità del consiglio del populo di Pisa, sopra queste cose celebrato MCCCXXIII, indictione VI, tertio kalendas octubris.

[5] Stat. pis., 1341, Capituli nuovi, pag. 343.12: Correcto e approvato è tutto questo Breve, con tutti li suoi capituli e adissione, e confermato per li savi homini Ceo di Rustichello, Nieri di Buttaro, Baldo da Sancasciano, Vanni di ser Simone di Stefano, Bacciameo spetiale, e Bacciameo di Casino della Seta, correctori a ciò electi, co' le correctione e additione e vacagione...

[6] Stat. perug., 1342, I.50.40, vol. 1, pag. 207.7: Ancoraché ciascuno dei notarie deputate overoché se deputeronno a scrivere l'additione, le diminutione, le correctione degl'errore...

[7] Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.), L. II, cap. 20, pag. 577.9: Et etiamdeo l'infrascripte constitucione, già per longo tempo facte per lo dicto miser B[ertrando] reformatore, con alquante additione, innoviamo.

[8] Metaura volg., XIV m. (fior.), App. B, L. 2, capp. 20-21 pag. 323.2: Adizione fatta per noi sopra le decte sposizioni. Per la sposizione detta di frate Albero sopra il testo d'Aristotile...

[9] Stat. venez., 1366, cap. 55, pag. 30.2: Ancora, fo açonto in capitolar de tutti scrivani et officiali de Venesia, ch'elli sia tegnudi açonçere in capitolari deli soi officiali tutte quelle addiction e coriçimento le qual firà mandade a quelli ad açonçer et a correçer in li soi capitolar, infra XV dì daspo che serà dadi a quelli, in pena de soldi C per çascaduna fiada.

[10] Stat. fior., c. 1324, cap. 61, pag. 87.28: Ancora, proveduto ed ordinato è, che le provisioni e dechiaragioni e addizioni negli Ordinamenti e sopra gli Ordinamenti de la Justizia nel mille dugento novantacinque nella indizione ottava...

[11] Cavalca, Esp. simbolo, a. 1342 (pis.), Prologo, vol. 1, pag. 26.32: E non contiene però altri nuovi articoli che il primo, ma dichiarali per certe addizioni, e mostrali più chiaramente e distintamente per certi errori che levati erano contra la fede. E però questo esponiamo di parola in parola. Ma per togliere al lettore ogni fastidio di prolissità, distinguo la predetta opera in tre libri.

[12] Giovanni Villani (ed. Porta), a. 1348 (fior.), L. III, cap. 8, vol. 1, pag. 119.14: Ma i parenti di Maomet, i quali per la sua signoria erano grandi e potenti, per non perdere loro stato sì ordinaro uno successore di lui al modo del nostro papa, il quale tenesse e guardasse la legge di Maomet, e chiamarlo per sopranome calif. [[...]] per gara feciono due calif, e l'uno calif dispuose l'altro, e feciono adizioni e correzzioni alla legge prima dell'Alcaram di Maomet...

[13] Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.), diz. 1, cap. 12, pag. 64.21: E dich'io altressì che per quelle medesime auttorità debbono le leggi e tutte altre cose stabolite per ellezzione ricievere addizzione o ·ddimunizione o di tutti punti mutazione, interpretazione e ·ssuspenzione, secondo quello che 'l luogo e 'l tenpo richiede e ·ssecondo l'altre cirqustanze, per le quali l'una di queste cose sarebbe convenevole inverso tal cosa per lo comune profitto.

[14] Boccaccio, Esposizioni, 1373-74, c. IV (i), par. 165, pag. 212.6: E sono di quegli che vogliono questo Corito essere quella terra la quale noi oggi chiamiamo Corneto; e a questa intenzione forse agevolmente s'adatterebbe il nome, per ciò che, aggiunta una «n» al nome di Corito, farà Cornito: e queste addizioni, diminuizioni e permutazioni di lettere essere ne' nomi antichi fatte sovente si truovano.

1.1 [Dir.] Parte aggiunta a un testo giuridico per precisare o modificare alcune delle sue disposizioni.

[1] Stat. fior., a. 1364, cap. 8, pag. 72.27: a fare le predette cose e scrivere, per quello salario, il quale a essi arbitri parrà che ssi convenga, auto rispetto alla fatica e alla scrittura che farà, e al tempo che co lloro starà alle predette cose; il quale salaro il camarlingo della detta arte, d'essa arte pecunia, pagare sia tenuto e debba a' predetti arbitri e notaio. El quale uficio d'additione e corretione, e nuovi capitoli efficacemente sieno tenuti di fare, sotto pena di soldi XX fiorentini piccioli per ciaschuno de' detti arbitri, inancçi kalen di dicenbre.

[u.r. 27.07.2018]