APPROVAMENTO s.m.

0.1 approvamento, aprovamenti, aprovamento.

0.2 Da approvare 1.

0.3 Bonodico da Lucca, XIII sm. (lucch.): 1.

0.4 In testi tosc.: Bonodico da Lucca, XIII sm. (lucch.); Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi); Stat. fior., c. 1324; Stat. pis., 1330 (2).

0.7 1 Giudizio espresso con argomentazioni a favore o contro. 1.1 Sentenza, detto memorabile. 1.2 Fatto che prova la bontà o meno di qsa. 2 Approvazione, consenso. 2.1 Ratifica di un documento o di una disposizione, approvazione.

0.8 Fabio Romanini 06.10.1999.

1 Giudizio espresso con argomentazioni a favore o contro.

[1] Bonodico da Lucca, XIII sm. (lucch.), XI.2.10, pag. 279: Latino, come sento, respondero: / ben sa chi onne ch'accident'è stima. / In cui è la sentenza, mi raffido / che sï' a prova d'ogn'aprovamento: / lo ver sempre verace non si malla.

1.1 Sentenza, detto memorabile.

[1] Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.), diz. 2, cap. 17, par. 13, pag. 325.4: E ttestimoniano a' detti le instituzzioni delli stragloliosi santi, fatte secondo la maniera che nnoi avemo detta, siccome di san Grigorio e ssan Nicolò e delli altri assai, siccome per le loro leggiende e aprovamenti appare le storie.

1.2 Fatto che prova la bontà o meno di qsa.

[1] Bart. da San Concordio, 1302/08 (pis.>fior.), dist. 3, cap. 8, par. 3, pag. 93.4: E poi dice: il biasimo de' rei è grande approvamento di nostra buona vita.

2 Approvazione, consenso.

[1] Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi), dist. 2, cap. 141, vol. 1, pag. 452.34: Et possa essere offeso così come se fusse exbandito per maleficio. Salvo che ne l'approvamento del parentado basti la pruova de la publica fama.

2.1 Ratifica di un documento o di una disposizione, approvazione.

[1] Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi), dist. 5, cap. 461, vol. 2, pag. 441.15: Anco, statuto, proveduto et ordinato è, che se alcuno non sottoposto a la temporale et secolare giurisditione del comune di Siena, sarà citato per lo messo del comune di Siena da parte d'alcuno officiale del detto comune per cagione d'alcuno maleficio o vero excesso, el quale si commettarà da chinci inanzi, dipo l'approvamento de li presenti ordinamenti, del quale maleficio o vero excesso si procedesse contra lui...

[2] Stat. sen., 1324, pt. 1, cap. 7, pag. 235.19: et a provedere che per innanzi semegliante difecto non avenga, proveduto et ordinat'è, ch'e' rectori de la detta università, che ora sono e che per tempo seranno, sieno tenuti e debbiano fare iscrívare, méttare e lassare scripto nel libro o vero breve degli ordini de la detta università, tutte e singole provisioni, ordini, statuti, correzioni et emendazioni, li quali a lor tempo si faranno per statutari o mendatori d'essa università, infra XV dì proximi doppo l'aprovamento d'esse provisioni, ordini, statuti, correzioni et emendazioni...

[3] Stat. fior., c. 1324, cap. 2, pag. 16.26: E che messer lo Capitano, il quale è al presente dopo l'approvamento e il piuvicamento di questi Ordinamenti, infra XV dì, e ciascuno altro Capitano e Difensore, il quale sarà per lo tempo, infra XV dì da l'entrata del suo reggimento, sia tenuto e debbia precisamente nel Generale Consiglio del detto messer lo Difensore fare giurare i Consoli, overo Rettori di quelle Arti, corporalmente a le sante Dio Guagnele, che osserveranno fermamente l'ordinamento il quale è detto dinanzi...

[4] Stat. pis., 1330 (2), cap. 47, pag. 487.5: Se io troverò [[...]] alcuno che sia stato ad componimento u ad approvamento di Breve, u altro per lui, con sua saputa, che abbia avuto u addimandato per sè u per altro, da alcuna persona u vero luogo, u vero persone u luoghi, per mettere u non mettere, approvare u non approvare alcuno capitulo u vero capituli in del Breve, alcuna quantità di pecunia, u dono, u remunerassione...

[5] Stat. fior., 1334, L. I, cap. 88, pag. 274.16: e poi procedano ad approvare o riprovare le dette ragioni; e intendasi lo libro essere approvato solamente nelle ragioni approvate. E innanzi che cotale approvamento si faccia, debbiano i Consoli ricevere sufficiente sicurtà...

[6] Stat. sen., 1356 (2), pag. 9.20: Di fare giurare li spetiali che l'arte se faccia lealmente. Item, providdero et ordenaro che ciascheuno spetiale o chi bottigha di spetiale tiene, debbia giurare a la detta arte et, così giurati, debbiano essere scripti in questo libro, et questo sieno tenuti di fare fare li rectori predetti infra uno mese doppo l'approvamento di questi statuti...

[u.r. 05.02.2018]