0.1 absentaria.
0.2 Da assentare 2.
0.3 Stat. pis., a. 1327: 1.
0.4 Att. solo in Stat. pis., a. 1327.
0.6 N Doc. esaustiva.
0.7 1 Lo stesso che assenza.
0.8 Raffaella Pelosini 30.06.2000.
[1] Stat. pis., a. 1327, L. 1, cap. 4, pag. 27.33: Et questo adjunto, che se lo Capitano o Rectore per infermità o absentaria o per morte non potesse esseri a la jurisdiccione exercere, overo alcuna altra cosa abisignasse u' fusse per l'offisio suo: che durante l'absentaria overo lo inpedimento sia in luogo del morto o de lo impedito per lo dicto Segnore Re alla dicta jurisdictioni exercere, et ogni cosa fare in del dicto offisio che fare et operare se dovia, lo Judice de la dicta terra, infine a tanto che d'altro Capitano fusse proveduto per lo Segnore Re.
[u.r. 04.10.2007]