0.1 asuntiva, assuntiva.
0.2 Lat. assumptivus (LEI s.v. assumptivus).
0.3 Brunetto Latini, Rettorica, c. 1260-61 (fior.): 1.
0.4 Att. solo in Brunetto Latini, Rettorica, c. 1260-61 (fior.).
0.7 1 [Ret.] [Detto di quella parte dell'argomentazione che si basa sull'esposizione di prove oggettive].
0.8 Linda Pagnotta 27.01.2000.
1 [Ret.] [Detto di quella parte dell'argomentazione che si basa sull'esposizione di prove oggettive].
[1] Brunetto Latini, Rettorica, c. 1260-61 (fior.), pag. 107.6: Assuntiva è quella [[parte della questione]] che per sé non dà alcuna ferma cosa a difendere, ma di fuori prende alcuna difensione; e le sue parti sono quattro: concedere, rimuovere lo peccato, riferire lo peccato e comparazione.
[2] Brunetto Latini, Rettorica, c. 1260-61 (fior.), pag. 107.12: Tullio dice che quella constituzione è appellata assuntiva della quale nasce questione, la quale in sé non à fermezza per difendersi da quello peccato ch'è a llui apposto, ma d'un altro fatto di fuori da quello prende argomento da difendersi...
[u.r. 26.03.2018]