0.1 barattolo.
0.2 Da baratto 1.
0.3 Stat. fior., 1357: 1.
0.4 Att. solo in Stat. fior., 1357.
0.7 1 Vendita illecita.
0.8 Gian Paolo Codebō 01.05.2001.
[1] Stat. fior., 1357, cap. 46, pag. 360.22: Statuto e ordinato č che niuno maestro o lavorante o discepolo ardisca o prosumma, fuor di botegha o vero in alcuno altro luogho, vendere alcuna veste o panno o pelle, o alcun'altra cosa ch'apartenesse alla detta arte, per modo di barattolo o di conio o d'alcuna altra baracteria o tribaldaria, sotto pena a ciaschun maestro che cotali cose facesse o far facesse, lire IIII di piccioli, a ciaschun lavorante o discepolo e a qualunque altro che cotali cose faciessono soldi XL di piccioli; per ciaschun lavorante et discepolo sia tenuto il maestro cotale condannagione pagare. E il cotale lavorante o discepolo sia divietato dall'arte.
[u.r. 11.02.2019]