0.1 bestante, bistante, bistanti.
0.2 Etimo incerto: forse dal ted. Beistand (cfr. Indust. Argentiere, p. cxiv).
0.3 Stat. pis., a. 1327: 1.
0.4 Att. solo in Stat. pis., a. 1327.
0.5 Locuz e fras. carta di bistante 3.1; scritto di bistante 3.2.
0.7 1 [Miner.] [Nelle miniere d'argento di Villa di Chiesa (Iglesias):] chi, per un periodo determinato, forniva il denaro necessario per l'estrazione o la lavorazione del minerale. 1.1 Locuz. nom. Carta di bistante: documento attestante la stipulazione di una bistantaria. 1.2 Locuz. nom. Scritto del (di) bistante: documento probatorio relativo a una bistantaria. 2 Lo stesso che bistantaria.
0.8 Pär Larson 12.09.2001.
1 [Miner.] [Nelle miniere d'argento di Villa di Chiesa (Iglesias):] chi, per un periodo determinato, forniva il denaro necessario per l'estrazione o la lavorazione del minerale.
[1] Stat. pis., a. 1327, L. 1, cap. 32, pag. 50.34: li decti Brevajoli [[...]] siano quatro, cioè uno de li Maestri del Monte overo altro sofficiente che lavorasse in montagna; l'altro sia bistanti; l'altro sea borghese de la dicta Villa non bistante, nè Maestro de Monte nè de montagna lavoratore; et l'altro sia guelco, o ch'elli coli in Villa di Chiesa, o forno...
[2] Stat. pis., a. 1327, L. 4, cap. 53, pag. 211.32: Ordiniamo, che ogni bistante di fossa o d'altro lavoro d'argintiera debbia dare la somma ragionata e lavorata lo sabbato, a pena di marcho uno d'ariento a vuo' del Signore Re di Ragona per ogne volta...
[3] Stat. pis., a. 1327, L. 4, cap. 57, pag. 216.43: qualunqua persona facesse alcuna bistantaria sopra alcuna fossa o altro lavoro d'argentiera, et fusse lo diritano bistante di quella fossa od altro lavoro: che questo cotale ultimo bistante si possa et debbia pagare in su la fossa o altro lavoro là u' facto avesse la bistante, prima che nessuno altro bistante o altra persona che prima ragione avesse che l'ultimo bistante; et anco si paghi l'ultimo bistante per lo suprascripto modo in su la vena che fusse facta in del tempo de la sua bistantaria.
[4] Stat. pis., a. 1327, L. 4, cap. 60, pag. 217.46: se lo maestro o altro ricoglitore di somma non avesse bistante, paghi li suoi lavoratore infra dì octo ragionata la fossa, o boctino, o canale che fusse, o altro lavoro d'argentiera...
1.1 Locuz. nom. Carta di bistante: documento attestante la stipulazione di una bistantaria.
[1] Stat. pis., a. 1327, L. 3, cap. 30, pag. 139.51: Et di carta di pegno di trenta, o alcuno tenere, comandamento facto da messo, denari IIII et non piò. Et di catuna carta di bistante, soldi II, et non piò. Et nulla altra carta possano fare [[li scrivani]]; et se la fecesseno, non vagliano nè tegnano, et sia di nullo valore.
[2] Stat. pis., a. 1327, L. 4, cap. 53, pag. 211.38: uno d'ariento a vuo' del Signore Re di Ragona per ogne volta, e dia la somma; e se no' la desse, sia sustenuto in persona infine che la dae, cioè infine ad quello che avesse promesso per carta di bestante, e non piò contra la sua volontà.
[3] Stat. pis., a. 1327, L. 4, cap. 53, pag. 211.46: Et quelli che ricevesse la somma non sia tenuto di rendere lo scripto del bistante, se non finito lo termine de la carta del bistante; e se la fossa partisse innansi che lo termine, e sia tenuto di dare lo ricoglitore de la somma de la suprascripta fossa lo scripto del bistante ad sua volontà.
1.2 Locuz. nom. Scritto del (di) bistante: documento probatorio relativo a una bistantaria. || Non è chiaro se scritto del bistante debba intendersi come sinon. di carta di bistante (il sost. scritto indica un documento meramente probatorio, e non dispositivo come la carta).
[1] Stat. pis., a. 1327, L. 3, cap. 30, pag. 140.41: tucti mutamenti di trenti, con vendigioni et sensa vendigione, et carti di bistanti, et scripti di bistanti, polisse, et tucte altre scripture comprese in questo Capitolo, vagliano et tegnano come carte di notajo, non obstante alcuna contradiccione.
[2] Stat. pis., a. 1327, L. 4, cap. 53, pag. 211.45: Et quelli che ricevesse la somma non sia tenuto di rendere lo scripto del bistante, se non finito lo termine de la carta del bistante; e se la fossa partisse innansi che lo termine, e sia tenuto di dare lo ricoglitore de la somma de la suprascripta fossa lo scripto del bistante ad sua volontà.
[3] Stat. pis., a. 1327, L. 4, cap. 56, pag. 215.51: Et lo scrivano de li libbri sia tenuto et debbia scrivere in del libbro de la fossa et in de lo scripto del bistante lo nome suo, et lo giorno che rende lo scripto del bistante; a ppena d'uno marcho d'ariento a vuo' del Signore Re di Ragona chi contra facesse.
[1] Stat. pis., a. 1327, L. 1, cap. 6, pag. 28.54: per forma del dicto Breve vecchio et li suoi Capituli la dicta lite si possa et debbia sentenciare, non ostante questo Breve nuovo; ecepto che in usura et in bistante, intra li quale se debbia observare questo presente Breve, et non li Brevi vecchi.
[2] Stat. pis., a. 1327, L. 3, cap. 57, pag. 162.13: per la pegione, l'alogatore sia pagato in prima che nullo altro creditore che apparisse, così di bistanti, come per qualunqua altra cagione o ragione, non obstante alcuna contradiccione di questo Breve.
[3] Stat. pis., a. 1327, L. 4, cap. 45, pag. 208.42: siano tenuti anco di mandare a li parsonaveli ogni septimana, cioè ogni sabbato, la francatura de le loro parte; e se così non dimandasse, e mectesseli a bistante, paghi ogne dampno che lo parsonaveli n'avesse.
- Femm.
[4] Stat. pis., a. 1327, L. 4, cap. 55, pag. 214.32: Et qualunqua persona avesse a dare a bistante quella propria vena ove fusse facta la bistante, non la debbia vendere nè fare vendere, nè levare dal loghino, nè ricevere lo pregio, sensa paraula et volontà del bistante, et debbia sodisfare al bistante ad sua volontà di quella quantità che vallesse la vena...
[5] Stat. pis., a. 1327, L. 4, cap. 57, pag. 216.27: Et se lo bistante non desse la somma infra lo suprascripto termine de la richiesta, cioè, infra li suprascripti dì tre, che lo maestro de la fossa o d'altro lavoro sopra lo quale fusse facta bistante, con li suoi parsonaveli possa accordare et fare altro bistante, cioè finito lo termine de la decta richiesta...
[6] Stat. pis., a. 1327, L. 4, cap. 57, pag. 216.54: se lo primo bistante s'avesse facto scrivere alcune trente per suo debito, et sopra quelle trente fusse stato facta altra bistante innanti che quelle trente fusseno scripte al primo bistante: che quelle trente tanto siano obligati all'ultimo bistante, et non altri beni del primo bistante.
[u.r. 08.10.2008]