BREVAIUOLO s.m.

0.1 brevaioli, brevaiuoli, brevaiuolo, brevajoli, brevajolo, brevajuoli, brevajuolo, brivajoli.

0.2 Da breve 3.

0.3 Stat. pis., 1302: 1.

0.4 In testi tosc.: Stat. pis., 1302.

N Att. solo pis.

0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 [Nelle amministrazioni medievali pisane:] l'addetto, designato per elezione o per nomina e in carica per un periodo di tempo prefissato, alla composizione e alla revisione testuale dei documenti statutari (i brevi) o di parte di essi.

0.8 Marta Rapezzi; Roberta Cella 14.11.2000.

1 [Nelle amministrazioni medievali pisane:] l'addetto, designato per elezione o per nomina e in carica per un periodo di tempo prefissato, alla composizione e alla revisione testuale dei documenti statutari (i brevi) o di parte di essi. || Alla stesura e alla correzione materiale dei brevi (scrivere) è preposto il notaio aggiunto al collegio, cfr. ess. [4], [7], [9], [12] (per la carica di notaio) e [6], [8], [10] (per l'esplicitazione della sua funzione).

[1] Stat. pis., 1302, cap. 61, pag. 978.3: Li suprascripti tre capituli, et tutto lo suprascripto Breve sono facti et emendati et correcti per Buonaiuncta Malmetta, et Balduccio di ser Manno, et Lemmo del Biancho, brevaiuoli et approvatori del suprascripto Breve: sub A. D. MCCXCVII, indictione x, iiii ianuarii.

[2] Stat. pis., 1304, cap. 31, pag. 674.23: Et ordiniamo che li consuli siano tenuti di chiamare, collo loro minore consiglio, o co la maggiore parte di loro consiglio, ongna anno, del mese di novembre, infra octo die alla intrata, brevaiuoli sei; li quali debbiano essere sopra adesare et emendare lo Breve et lo composto dell'arte.

[3] Stat. pis., 1321, cap. 44, pag. 225.20: Et iuro che, in fra octo die dalla intrata del mese di septembre del mio tempo, chiamerò tre homini della mercatantia, buoni et leali, li milliori et piò condonevili li quali acciò congnoscerò (e siano mercatanti, et mercatantia facciano), in brevaioli et correptori dei Brevi della dicta corte; sì che chiamare non possano nè debbiano alcuno in brevaiuolo lo quale sia conpagno dei consuli u d'alcuno di loro, u filliolo, u frate carnale. Ai quali, per saramento, comanderò conponere, aconciare, correggere et emendare lo Breve dei consuli dei Mercatanti, lo Breve dei misuratori et dei sensali, e 'l Breve dei fondachieri e dei tintori, et di tucte l'arte a me et alla mia corte soctoposti...

[4] Stat. pis., a. 1327, L. 1, cap. 32, pag. 49.55: Ordiniamo, che lo Consiglio ordinato di Villa di Chiesa, o la magiore parte di lloro, in presensa del Capitano overo Rectore di Villa di Chiesa che per lo tempo fie in Villa di Chiesa, debbia et sea tenuto per lo infrascripto modo et forma chiamare e 'legere quattro Brevajuoli, et uno notajo, supra corregere et emendare lo Breve de la Università di Villa di Chiesa...

[5] Stat. pis., a. 1327, L. 1, cap. 32, pag. 51.7: Li quali Brevajuoli siano tenute et debbiano fare scrivere in margine fuore del testo tucte li gionte et correccioni et vacacioni che per loro se facesseno: a pena d'essere condepnati dal Capitano ciascuno di lloro infine in libbre XXV di denari alfonsini minuti et lo notajo... sea condepnato.

[6] Stat. pis., a. 1327, L. 1, cap. 54, pag. 69.17: Et che non si possa nè debbia mettere mai per alcuno tempo in del Breve di Villa di Chiesa alcu' Capitolo che contradicesse a questo, che è in bene della Università di Villa, si possa dare ad alcuna persona per alcuno modo, salvo che per lo modo in questo Capitolo compreso; et quale Brevajuolo consentisse, et quale notajo ciò scrivesse, pena libbre XXV d'alfonsini minuti per ogni volta che contra facesseno.

[7] Stat. pis., 1330 (2), cap. 103, pag. 541.15: Sì veramente che, chi fie brevaiuolo di Brevi del Comuno di Pisa u del populo, et loro notaio, in quel medesmo officio, dal dì del deposito officio ad tre anni, essere non possa. Et li quali dicti brevaiuoli non possano componere u ordinare, u alcuno capitulo fare, u additioni u vacationi, se le due parte non saranno in concordia.

[8] Stat. pis., 1330 (2), cap. 103, pag. 541.12: Sì veramente che, chi fie brevaiuolo di Brevi del Comuno di Pisa u del populo, et loro notaio, in quel medesmo officio, dal dì del deposito officio ad tre anni, essere non possa.

[9] Stat. pis., 1330 (2), cap. 132, pag. 582.2: Correcto et emendato è questo Breve, et tutti li suoi capituli [[…]] per li 'nfrascripti savi homini [[…]], in prezensia di me Leopardo notaio da Morrona, scriba publico dei soprascripti brevaiuoli, et da me soprascripto notaio scripti: dominice incarnationis anno MCCCIIII, indictione prima, XI kalendas maii.

[10] Stat. pis., 1334, cap. 46, pag. 1046.29: Facti et adiunti sono li dicti capituli al dicto Breve per li dicti brevaioli, per la commessione a loro facta dalli dicti consuli, et tre savii homini per ciascuno quarthieri della dicta arte, electi secondo la forma del consiglio del presente mese, facto per li dicti consuli, et loro consiglio, et l'università de la dicta arte de li Calsari; et scripti per lo dicto notaio in del tempo dei dicti Podestà et Capitano, et delli dicti consuli, anno Domini ab eius incarnatione millesimo CCCXXXV, indictione secunda.

[11] Stat. pis., 1322-51, cap. 47, pag. 511.6: Salvo che in questo Breve et Brevi suprascripti adiungere et manchare alcuna cosa non si possa d'alcuno, se non per brevaiuoli sì come dicto è chiamati.

- Notaro di brevaioli: nel collegio dei brevaioli, il notaio (senza potere decisionale) preposto alla stesura e alla correzione materiale degli statuti. || La carica è esplicitamente prevista a partire dagli Stat. pis., a. 1327, cfr. es. [4].

[12] Stat. pis., a. 1327, L. 1, cap. 15, pag. 38.7: Et se in del Breve avesse alcuna paraula de correggeri, che allora si possa corregiri denanse lo Capitano overo Rectore et Judice, et in presensa del Consiglio et de quattro buoni homini electi per lo Consiglio, et scrivere et correggere tutto e cciò che per loro se providirà, non cavando lo Capitolo, della loro forma: salvo notaro di Brevajuoli possa scrivere et emendari, quando se correggesse, li vacagione et corressione, come in del Capitolo delli Brevajuoli si contiene, sensa alcuna pena.

[u.r. 20.12.2016]

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