0.1 fondacaggio.
0.2 Da fondaco.
0.3 Pegolotti, Pratica, XIV pm. (fior.): 1.
0.4 Att. solo in Pegolotti, Pratica, XIV pm. (fior.).
0.7 1 [Econ./comm.] Diritto di fondaco, tassa dovuta per la giacenza provvisoria delle merci presso i magazzini degli scali portuali.
0.8 Roberta Cella 13.09.2001.
1 [Econ./comm.] Diritto di fondaco, tassa dovuta per la giacenza provvisoria delle merci presso i magazzini degli scali portuali.
[1] Pegolotti, Pratica, XIV pm. (fior.), pag. 162.1: di qualunque mercatantia vendi in Puglia, se se' forestiere paghi dogana grani 18 per oncia, e se quelli che compera è cittadino paga fondacaggio e doana in somma grani 33 per oncia, salvo se la mercatantia fosse fondacata pagherebbe pure dogana grani 18 per oncia. [[…]] Fondacato non si paga di nessuna mercantia più d'una volta, potendo tu mostrare come la mercantia sia stata fondacata un'altra volta.
[2] Pegolotti, Pratica, XIV pm. (fior.), pag. 184.10: E se trai mercatantia di Napoli la quale tu v'abbi messa, e non l'abbi venduta, e voglila portare infra terra nel regno, paghi a quella cotale dogana ove la porti grani 15 per oncia [[…]]. E se tu la portassi a un'altra dogana a vendere, sì conviene al doaniere di prima rendere il fondacaggio all'altra dogana, però che per tutto lo regno a direttano fondaco ove si vende per la prima fiata abbia quello diritto di quello fondaco pagato; poi la puoi portare per tutte le dogane sanza pagare fondaco; e convienti avere la polizza del fondaco dove ai pagato per poterla mostrare ove bisognasse.
[3] Pegolotti, Pratica, XIV pm. (fior.), pag. 210.32: Per fondacaggio in Porto Pisano, denari 6 del centinaio a novero.
[u.r. 16.05.2007]