FONDACATO s.m.

0.1 fondacato, fondachati, fondachato.

0.2 Da fondaco.

0.3 Pegolotti, Pratica, XIV pm. (fior.): 1.

0.4 In testi tosc.: Pegolotti, Pratica, XIV pm. (fior.); Stat. pis., 1322-51.

0.5 Locuz. e fras. terra di fondacato 1.1.

0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 [Econ./comm.] Diritto di fondaco, tassa dovuta per la giacenza provvisoria delle merci presso i magazzini degli scali portuali. 1.1 [Dir.] Locuz. nom. Terra di fondacato: giurisdizione territoriale nella quale vige il diritto di fondacato. 2 [Dir.] Licenza di esercizio e gestione di un fondaco, diritti e doveri connessi alla proprietà di un fondaco.

0.8 Elena Paolini; Roberta Cella 24.11.2000.

1 [Econ./comm.] Diritto di fondaco, tassa dovuta per la giacenza provvisoria delle merci presso i magazzini degli scali portuali.

[1] Pegolotti, Pratica, XIV pm. (fior.), pag. 162.5: Diritti di mercatantie che si pagano in Puglia [[…]] Ancora di qualunque mercatantia vendi in Puglia, se se' forestiere paghi dogana grani 18 per oncia, e se quelli che compera è cittadino paga fondacaggio e doana in somma grani 33 per oncia, salvo se la mercatantia fosse fondacata pagherebbe pure dogana grani 18 per oncia. [[…]] Fondacato non si paga di nessuna mercantia più d'una volta, potendo tu mostrare come la mercantia sia stata fondacata un'altra volta.

1.1 [Dir.] Locuz. nom. Terra di fondacato: giurisdizione territoriale nella quale vige il diritto di fondacato.

[2] Pegolotti, Pratica, XIV pm. (fior.), pag. 162.23: Seta lavorata o non lavorata dounque giugne [[…]] in Puglia in terra di fondacato, sì la ti conviene infondacare, ed è suo diritto grani 10 per libbra. D'altra mercatantia non ti possono sforzare di pagare fondacato volendo tue sicurare che tue la porterai a vendere in terra del regno che aggia fondacato.

2 [Dir.] Licenza di esercizio e gestione di un fondaco, diritti e doveri connessi alla proprietà di un fondaco. || La pur possibile sinonimia con fondaco sembra risolta a favore di una puntuale tecnicizzazione del termine astratto dalla precisazione che conclude la disposizione («li fondachi et li vescontati, et lor officio»). Doc. esaustiva.

[1] Stat. pis., 1322-51, cap. 119, pag. 563.9: Anco iuro, che studio et opra darò che tutti quelli che comprano li fondachi, u vero li vescontadi, dare debbiano al Comune di Pisa ydonei pagatori, li quali promettano di salvare et denuntiar tutto l'avere et ogni beni li quali a lor raccomandati finno, et li quali alle lor mani u vero per altri aranno a pervenire de' beni u vero cose d'alcuna persona per cagione del dicto suo offitio; et quelle cose che per forma di loro privileggi della vendita de' fondachi et del vescontato far puonno, fare prendere et agere possano; et più, no. Et quante volte farano contra li predicti compratori, u alcuno di loro, u vero altra persona u vero persone alla quale u vero a le quale venderanno fondachi, u vero fondachati, u vero vescontati, paghino et pagar debbiano per pena quella medesma et simigliante pena la quale in delli loro privileggi si contiene. [[…]] Et che le predicte cose si faccino, et in ciascuna carta di vendigione di fondachato et di vescontato si pognano, sollicito et intento sarò quanto potrò. Et li comsuli per le marine parti ordinati, siano tenuti e debiano portar secho li Brevi et li Statuti che pertegnano a coloro che comprano li fondachi et li vescontati, et lor officio.

[u.r. 10.06.2010]