0.1 cesanti, cessante, cessanti, ciessanti.
0.2 V. cessare.
0.3 Stat. fior., c. 1324: 1.
0.4 In testi tosc.: Stat. fior., c. 1324; Stat. sen., 1343 (2).
0.7 1 [Dir.] Chi non ha rispettato un impegno o una legge (e per questo è stato escluso o allontanato da un gruppo). 1.1 [Dir.] Chi non ha pagato il dovuto, insolvente.
0.8 Francesca Faleri 01.08.2002.
1 [Dir.] Chi non ha rispettato un impegno o una legge (e per questo è stato escluso o allontanato da un gruppo).
[1] Stat. fior., c. 1324, cap. 87, pag. 111.3: Judice de la gabella, ed Officiale sopra i beni de li sbanditi e rubelli, overo cessanti dalle fazioni del Comune di Firenze...
[2] Stat. fior., 1334, L. I, cap. 75, pag. 260.31: E i consoli, li quali saranno per li tempi, procurino sì che cotale compagno, fattore o discepolo che contra la detta forma pigliasse moglie, sia pronunziato cessante e fuggitivo, e sia in bando del Comune di Firenze, e i suoi beni siano piubicati alla compagnia overo maestri, salvo che sia licito a ciascuno di contraere sponsalizie da qualunque donna vorrà che allora dimorasse in Firenze.
[3] Stat. fior., 1357, cap. 18, pag. 349.26: E che in perpetuo cotale cancellato e cessante non si possa né debba alla detta arte ricevere né mettere s'egli non pagha alla detta arte per intratura della detta arte quello che pagano coloro che vogliono venire e che vengono ad essa arte.
1.1 [Dir.] Chi non ha pagato il dovuto, insolvente.
[1] Stat. fior., 1334, L. I, cap. 84, pag. 270.21: Il quale libro debbia avere mostrato anzi che i creditori di cotale cessante i beni e le cose di cotale cessante dividano o distribuiscano.
[2] Stat. sen., 1343 (2), L. 4, pag. 142.18: et che cotali cessanti sieno in perpetuo bando dal Comune di Siena et le loro rede; et che e' loro beni si debbano vendare et soddisfacciasi di ciò l'avere col quale si fussero cessati.
[3] Stat. fior., 1357, cap. 18, pag. 349.29: E che se tale cessante avesse botegha o luogo nella detta arte, ongni volta che della detta botegha o vero luogho pervenisse, rimanga et pervengha a li uomini della detta arte a' creditori di tal cessante.
- Agg.
[4] Stat. fior., 1355 (Lancia, Stat. podestà ), L. 2, cap. 8, pag. 361.13: Et nulla femina possa essere presa o sostenuta personalmente per alcuno debito ch'ella contraesse o al quale ella fosse obligata, s'ella non fosse mogle d'alcuno mercatante cessante et fugitivo, o se non secondo la forma data nel capitolo del secondo libro di questo volume posto sotto la rubrica del modo et forma di convenire li heredi.
[u.r. 23.01.2009]