CESSIONE s.f.

0.1 çesione, cessione, ciessione.

0.2 Lat. cessio, cessionem (DELI 2 s.v. cessare).

0.3 Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi): 1.

0.4 In testi tosc.: Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi); Stat. pist., 1313; Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.).

In testi sett.: Doc. bologn., 1287-1330.

In testi mediani e merid.: Stat. perug., 1342.

0.5 Locuz. e fras. cessione dei beni 1.1.

0.7 1 [Dir.] Negozio giuridico che consiste nel cedere la proprietà di un bene materiale, di un titolo di credito o di un diritto. 1.1 [Dir.] Locuz. nom. Cessione dei beni: negozio giuridico con cui il debitore incarica i creditori di liquidare un bene materiale, un titolo di credito o un diritto, trattenendo il ricavato per soddisfare il debito. 2 Azione del concedere, del cedere, o del lasciare qsa a qno (anche fig.). 3 Rinuncia all'eresia, abiura.

0.8 Francesca Faleri 19.07.2002.

1 [Dir.] Negozio giuridico che consiste nel cedere la proprietà di un bene materiale, di un titolo di credito o di un diritto.

[1] Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi), dist. 2, cap. 34, vol. 1, pag. 399.10: costregnarò quello cotale venditore o vero donatore di ragione a restitutione di quello che avrà ricevuto dipo la donagione o vero datione o vero cessione di ragione, o vero a restitutione di prezo allui per essa pagato et a colui a cui la donagione, vendigione o vero cessione di ragione farà, et nientemeno lui punirò in XXV libre di denari senesi, se inde richiamo avarò con effetto.

[2] Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi), dist. 1, cap. 527, vol. 1, pag. 329.33 Et la carta de la cessione sia constretto rendere per vano et casso: la quale condannagione, missere la podestà, sia tenuto fare, infra XV dì, dipo la denuntiagione allui fatta.

[3] Stat. pist., 1313, Aggiunta, pag. 202.5: E ke tutte le carte di vendigione o di alienagione o di cessione e ongn'altra carta ke ssi tro[va]sse, ke fosse fatta delle ditte terre, case e possesioni, o ke p(er) inançi si facessero in pregiudicio della ditta Opera, siano casse e vane e di nessuno valore...

[4] Doc. bologn., 1287-1330, [1330] 12, pag. 76.17: e se l'aparexe queste choxe o alchuna de quelle esere obligade chon alchuna persona, cholegio overo oniversità per oxo dato overo fato, prometo al dito fra' de defendere e atoriçare a lui e a soi soçexori e niente meno la predita confexione, çesione, promixione e tuto quello che xe contene in questa scrita, in perpetoa.

[5] Stat. perug., 1342, L. 2, cap. 54, par. 1, vol. 1, pag. 434.22: se alcuna persona de la cità overo del contado de Peroscia fé overo averà fatto overo farà da mò ennante per lo tempo che verrà alcuna donagione, vendegione, traslatione overo cessione de ragione overo altra quegnunque alienatione overo contratto degl biene suoie, e puoie se truove per alcuno tempo la cosa alienata possedere overo egl frutte d'essa recevere, che la ditta alienatione e 'l ditto contratto se entenda simulata e simulato...

[6] Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.), L. V, cap. 12, pag. 691.8: ordenemo e per questa presente constitucione fermemo, che le donatione, vendicione, alienacione, remissione, cessione e quietatione de qualunque cose, actione o ragione, sotto qualunque forma de contracti o de parole...

- [Con rif. all'ogg. della cessione].

[7] Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.), L. III, cap. 19, pag. 614.15: Ancora vetamo et jnterdicemo che nessuno chierico dal patre, dal fratello on da qualunque altri receva compara, donatione o altre cessione in fraude della terra e del commune donda ello è.

1.1 [Dir.] Locuz. nom. Cessione dei beni: negozio giuridico con cui il debitore incarica i creditori di liquidare un bene materiale, un titolo di credito o un diritto, trattenendo il ricavato per soddisfare il debito.

[1] Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi), dist. 2, cap. 63, vol. 1, pag. 410.1: Et questo abia luogo et tenga non ostante alcuno capitolo di costoduto, o vero cessione de' beni deì debitori fatta o vero che si farà.

2 Azione del concedere, del cedere, o del lasciare qsa a qno (anche fig.).

[1] Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.), diz. 2, cap. 23, par. 5, pag. 388.28: E alla perfine Jacopo che parve essere una colonna della chiesa è contento d'uno Jerusalem a pPiero l'università facciendo ciessione. || Cfr. Defensor pacis, II, 23, 5: «Denique Iacobus, qui videbatur una esse columpna ecclesie, una contentus est Ierosolima, Petro universitatem cedens

3 Rinuncia all'eresia, abiura.

[1] Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.), diz. 2, cap. 28, par. 17, pag. 474.27: Però che sse lla bassilicie occhupasse nella comunità de' fedeli che ssarebbe dichaduto in taccia di resia vescovi o preti non volendo fare ciessione, elli appare che di questa maniera dirittamente costretti potrebb'essere per lo giudicie coattivo e lla possanza armata secondo le leggi umane. || Cfr. Defensor pacis, II, 28, 17: «Quoniam si basilicam occuparet in communitate fidelium <qui> heresi labefactus existeret episcopus aut sacerdos cedere nolens, constat huiusmodi iuste compelli posse per iudicem coactivum et armatam potenciam secundum leges humanas.»

[u.r. 22.10.2020]