CONDUZIONE s.f.

0.1 conductione, conductioni, condutione, conduttione, conduzione.

0.2 Lat. conductio, conductionem (DELI 2 s.v. conduzione).

0.3 Questioni filosofiche, p. 1298 (tosc. sud-or.): 1.

0.4 In testi tosc.: Questioni filosofiche, p. 1298 (tosc. sud-or.); Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi); Stat. fior., 1334.

In testi mediani e merid.: Stat. perug., 1342; Mascalcia L. Rusio volg., XIV ex. (sab.).

0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 Azione con cui si conduce qno o qsa verso un esito. 2 [Dir.] Il tenere in locazione o in affitto.

0.8 Anna Radaelli 28.06.2003.

1 Azione con cui si conduce qno o qsa verso un esito.

[1] Questioni filosofiche, p. 1298 (tosc. sud-or.), L. V, pt. 21, pag. 195.4: Detto delli schernitori seghuita de' falsi lusingatori e de' lusingamenti, el quale vizio č pericholoso per tre ragioni: primo, considerato il falso lusinghatore, sechondo, chonsiderato della falsa lusinga ricievitore, terzo, chonsiderato il pericholoso fine e condutione.

[2] Mascalcia L. Rusio volg., XIV ex. (sab.), cap. 85, pag. 205.3: LXXXV. Fase le barbule et carbunculi i(n) llu c. p(er) habunda(n)tia de sangue, et alcuna volta p(er) altri humu(r)i mestecati, la condut(i)o(n)e delli q(u)ali et l'accasione, como se dice de sup(ra) i(n) nellu cap(itul)o della lessione di lo dosso.

2 [Dir.] Il tenere in locazione o in affitto.

[1] Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi), dist. 1, cap. 475, vol. 1, pag. 306.15: et talora aviene che offarano tutti li loro beni ritenendo a sč, per titolo di conductione per picciola quantitą, per le quali cose el comune di Siena č fraudato di danni et altre exactioni...

[2] Stat. fior., 1334, L. I, cap. 79, pag. 263.22: Anche che ciascuno de' detti mercatanti sia tenuto, se 'l segnore della bottega o fondaco il domanderą, che gli faccia carta di conduzione di cotale bottega overo fondaco, almeno per uno anno.

[3] Stat. fior., 1335, cap. 18, pag. 28.29: Et non possa allogare per maggiore tempo di tre anni le case et le possesioni che sono ne la cittą, et quelle del contado per maggior tempo di quattro anni per catuna volta, per alchuna cagione o vero ragione, nč innanzi il tempo o vero incominciamento de la conductione per [sei] mesi.

[4] Stat. perug., 1342, L. 2, cap. 2, par. 13, vol. 1, pag. 353.8: e sciactate testamente, legate e codecegle assengnate e che se asengneronno e che se ensinueronno e enstromente de locatione e de conductione, engle quagle contra gl'obigate e le erede loro el dicto tempo non curga.

[5] Stat. fior., 1357, cap. 83, pag. 375.5: E che se alcuno o alcuni avesson tolta o fatta torre ad alcuno di questa arte fondacho o botegha non rifiutata o refiutato infra il tempo della conductione, sian tenuti i Consoli costrignere colui et quelli i quali le cotali boteghe avessono tolto di giurare...

[6] Stat. fior., a. 1364, cap. 28, pag. 96.27: se non se quello cotale che tiene o conduce a pigione, nel tempo e termine per lui promesso, non pagasse, o se quello cotale conduttore o detentore per piuvica carta rinuntiasse, overo se 'l termine della condutione fosse compiuto.

[u.r. 13.11.2020]