0.1 dechinamento, declinamento.
0.2 Da declinare.
0.3 Stat. pis., 1330 (2): 1.
0.4 In testi tosc.: Stat. pis., 1330 (2).
0.6 N Doc. esaustiva.
0.8 Marco Berisso 22.03.2004.
[1] Stat. pis., 1330 (2), cap. 17, pag. 470.23: sia presummato et intendasi ch'elli abbia offeso, u vero facto ad sua defensione et guardia, col suo giuramento, et con altri indisii et prezunsioni, delle quale alla Podestà parrà, u ad me Capitano parrà (quando ad me spectasse iurisdictione delle predicte cose per declinamento di iurisdictione della Podestade), ch'elli l'abbia facto ad sua defensione: in del qual cazo, contra quel cotale procedere non possiamo noi Podestà et Capitano ad condennagione, u vero ad alcuna pena a lui però imponere, sensa carico d'alcuna prova u presunsione, et sensa ogna pena et bando alcuno del Comuno di Pisa, che a lui si debbia imponere u fare dalla Podestà di Pisa, u da suo giudice, u vero dal Capitano u da alcuno altro giudicante.
2 Progressiva decadenza di uno stato o di una istituzione politica.
[1] Giovanni Villani (ed. Moutier) a. 1348 (fior.), L. 11, cap. 82, vol. 6, pag. 163.4: Vegnendo la gente di messer Mastino a Montagnana, per uno aguato messo, gli assalirono i nostri e misongli in isconfitta; e rimasonne tra annegati e morti ben trecento tra a cavallo e a piedi, e presi ventidue conestabili tra a cavallo e a piedi, de' migliori Italiani che messer Mastino avesse a suo soldo, e da dodici di quelli da Correggio, e di quelli da Fogliano, e altri Lombardi gentili uomini, onde fu grande rotta allo stato di messer Mastino, e del suo dechinamento.
[u.r. 09.01.2009]