DECLINATORIO agg.

0.1 dechienatoria, dechienatorie, declinatoria, declinatorie.

0.2 Lat. declinatorius.

0.3 Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi): 1.

0.4 In testi tosc.: Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi).

In testi mediani e merid.: Stat. perug., 1342.

0.5 Locuz. e fras. eccezione declinatoria 1.

0.6 N Dall'es. 1 [1] parrebbe attestabile anche un uso sostantivale ma è probabile che debba modificarsi la punteggiatura, eliminando la virgola tra declinatoria e exceptione.

Doc. esaustiva.

0.7 1 [Dir.] Azione giuridica con la quale viene impedita a un magistrato la conoscenza di una det. controversia.

0.8 Marco Berisso 13.04.2004.

1 [Dir.] Azione giuridica con la quale viene impedita a un magistrato la conoscenza di una det. controversia.

[1] Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi), dist. 5, cap. 458, vol. 2, pag. 436.24: et esso, o vero altrui per lui, schifarà la cognitione o vero examinatione e giurisditione o vero giudicio del detto missere podestà o vero de' sui officiali, o vero alcuna declinatoria, exceptione o vero beneficio o vero privilegio opponarà, contra el detto missere la podestà o vero sui officiali...

- Eccezione declinatoria.

[2] Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi), dist. 5, cap. 459, vol. 2, pag. 439.25: et cotale citato denanzi a li detti officiali non vorrà rispondere con effetto, et sè excusare da cotale processo, ma exceptione alcuna declinatoria de la Corte o vero del giudice opponerà...

[3] Stat. perug., 1342, L. 1, cap. 15, par. 20, vol. 1, pag. 71.22: reservate nientemeno tucte le legeteme eceptione e defensione ai dicte ofitiagle e fameglare dilatorie, declinatorie e perentorie, êlle quagle la dicta contestatione niuno pregiuditio a loro possa recare.

[4] Stat. perug., 1342, L. 2, cap. 20, par. 13, vol. 1, pag. 387.12: Ma la exceptione de la nulletade overo altra endutiativa, dechienatoria overo perentoria, niuna oponere se possa.

[5] Stat. perug., 1342, L. 2, cap. 32, par. 1, vol. 1, pag. 400.3: che se alcuno enfra tre dì dal dì del dato termene a proponere le exceptione dilatorie e dechienatorie [[...]] la contestatione de la lite fare se degga entra le parte sopre el libello proposto denante da luie...

[6] Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.), L. V, cap. 8, pag. 687.13: Ordenammo che nessuna exceptione perhentoria, dilatoria o declinatoria o de qualunque altra generatione, la quale fisse opposta denançi de qualunque judice ordinario o delegato, in qualunque questione ordinaria o extraordinaria, civile o criminale o de qualunque altra generacione, impedischa o retarde l'entrata della lite...

[u.r. 05.12.2018]