0.1 criminosa, criminose, criminosi, criminoso.
0.2 Lat. criminosus (DELI 2 s.v. crimine).
0.3 Trattati di Albertano volg., a. 1287-88 (pis.): 2.
0.4 In testi tosc.: Trattati di Albertano volg., a. 1287-88 (pis.); Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.).
In testi sett.: Matteo dei Libri, XIII sm. (bologn.).
0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.
0.7 1 Che si rende colpevole di reati. 2 [Di un atto:] commesso contro la religione e la morale; peccaminoso. 2.1 Sost.
0.8 Valentina Gritti 20.03.2004.
1 Che si rende colpevole di reati.
[1] Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.), L. II, cap. 5, pag. 545.28: E quegli chi firano dicti criminosi o colpevoli de delicti de li quali le cittado o i luoghi no abiano jurisdictione in fare justicia, vegnanno a la corte magiore e per li potestate e per li rectori e per li regimenti de le terre a la maiore corte e çudesi, sotto fida custodia, siano menadi.
2 [Di un atto:] commesso contro la religione e la morale; peccaminoso.
[1] Trattati di Albertano volg., a. 1287-88 (pis.), Liber cons., cap. 1: [53] unde, acciò che noi possiamo diliberare, sì dima(n)diamo spasio, inp(er)ò che uvaccio né subbitame(n)te si dè iudicare, p(er)ò che tucte le cose subbite sono p(ro)vate no(n) savie, [54] et in iudicare la uvaccia[n]sa è criminosa, e chi uvaccio iudica si fa frecta di pentere, imp(er)ò che si su[o]l dire: quello tengno che sia octimo iudici che intende uvaccio (et) tardi iudica.
[2] Giovanni da Vignano, XIII/XIV (bologn.>ven.), cap. 52, pag. 293.37: «Lo çudigare desxaveçuto è vendeta criminosa».
[3] Matteo dei Libri, XIII sm. (bologn.), 24, pag. 76.14: Ma se dice et trovase per li savii que 'l movemento e 'l processo del regetore dé trapassar la lege communa, specialmente uve se trova sì criminoso excesso, e perké se dixe: « Là u' pecato soçu se commete, lo pecatore de pena ke responda al peccato k'el à commisso sia punito».
[4] Cavalca, Esp. simbolo, a. 1342 (pis.), L. 2, cap. 15, vol. 2, pag. 264.2: Perocchè, come dice s. Agostino, amare per concupiscenza, o volere essere amato criminosa cosa è.
[1] Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.), diz. 2, cap. 17, par. 8, pag. 320.12: Veramente tuttavia e' conviene intendere, che quanto che nnella possanza di chatuno prete sia di così fare suo ministero, che altro chatuno fedele volglon essere proveduti o avanzati a sacierdote, quelli ministrante come ddio l'apparecchiando o ssinpremente e ssanza moiano sacierdotale possanza essenziale o carectre inpressando; io dico se tuttavia a llui per voto non essere lodevole donare a cchatuno, né della divina né della legie umana nella comunità de' fedeli già perfatte, siccome noi avemo detto, che ppiù a' criminosi o altrimenti non sufficienti aiuto donante pecchato punitivo contra lla leggie divina e umana.
[u.r. 30.11.2020]