DERNIERO agg.

0.1 deraniera, deriniera, derinieri, direniero, diriniero, dirniero.

0.2 Fr. dernier.

0.3 Lett. pist., 1331: 1.

0.4 In testi tosc.: Lett. pist., 1331; Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.).

0.6 O mortale, sezzaio.

N Doc. esaustiva.

0.7 1 Che segue tutti gli altri elementi della stessa serie; ultimo. 2 Che occupa il più alto grado possibile fra tutti gli individui della specie; sommo, supremo. 2.1 [Di un significato:] che sta al termine di una successione di interpretazioni possibili, dalla più superficiale alla più 'vera'. 2.2 [Dir.] Che prevede la morte del reo (rif. a una pena, a un giudizio).

0.8 Francesco Sestito 14.04.2004.

1 Che segue tutti gli altri elementi della stessa serie; ultimo.

[1] Lett. pist., 1331, pag. 251.13: Ora in questa deraniera lectera ch'à mandata no' ne scrive neiente.

[2] Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.), diz. 2, cap. 28, par. 22, pag. 485.23: E quello ch'è agiustato o dirniero quanto a questa orazione... || Cfr. Defensor pacis, II, 28, 22: «Et quod additur ultimum quantum ad hanc oracionem».

2 Che occupa il più alto grado possibile fra tutti gli individui della specie; sommo, supremo.

[1] Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.), diz. 2, cap. 28, par. 29, pag. 497.1: questo è stragrave spezia di crimine dell'agio maiestà, però che nnella principazione dirittamente è conmessa, e altressì alla pluralità del diriniero sovrano per consequente per neciessità a ssoluzione (cioè lo ssciolglimento) di chatuna policia promenante.

2.1 [Di un significato:] che sta al termine di una successione di interpretazioni possibili, dalla più superficiale alla più 'vera'.

[1] Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.), diz. 2, cap. 9, par. 3, pag. 207.5: e a quelli che altressì à ppiù ragione di dottrina spequlativa o operativa o ll'una e ll'altra, quanto è a diverse di sé partite, che della leggie detta secondo la propria e deriniera singnifichazione, come che cciò ssia che lla legie puote essere detta secondo l'altre singnifichazioni di leggi, come la seconda o lla terza, delle quali noi avemo detto X p.e. E lla chagione di ciò che nnoi avemo detto è, però che lla leggie secondo la propria e lla sezzaia detta singnifichazione è detta della reghola coattiva, cioè secondo la quale il trapassante è costretto per possanza coattiva dare secondo quelle giudichare a ccolui chi elli dee.

2.2 [Dir.] Che prevede la morte del reo (rif. a una pena, a un giudizio). || Sinon.: mortale.

[1] Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.), diz. 2, cap. 28, par. 29, pag. 496.25: Perché ll'ordinanze di tali contro la forma e ssanza l'auttorità già detta e ll'oservanza di quelli alquni in durando per parole suttrattive, quasi costringnendo minacciono a' sinpli di quelli tragressori danazione etternale, o bestenmie o anatemates * o altri maldicienti inportando (o donando) contro alquno (o qual che) di parole e di scritta, corporalmente sono a ppunire de derinieri supplicie, come cospiratori e congittatori di civile cisma (cioè divisione ismovendo).

[2] Gl Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.), diz. 2, cap. 4, par. 12, pag. 154.2: questo evidentemente puot'essere mostrato Matteo 27; ché ssì come ivi è lletto e appare, Giesù Cristo si lassciò prendere e menare in pretorio di Pilato, ch'era vichario dello 'nperadore di Roma, e per lui finalmente come per giudichamento di possanza coattiva se sostenne essere di direniero giudichamento (cioè a ddire mortale) essere giudichato...