DILUNGAMENTO s.m.

0.1 delongamento, dilongamento, dilungamento.

0.2 Da dilungare.

0.3 Restoro d'Arezzo, 1282 (aret.): 1.

0.4 In testi tosc.: Restoro d'Arezzo, 1282 (aret.); Giordano da Pisa, Prediche, 1309 (pis.); Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi).

0.7 1 Distacco progressivo, separazione; allontanamento. 2 Atto del prorogare, rinviandola, una scadenza.

0.8 Rosa Piro 01.04.2004.

1 Distacco progressivo, separazione; allontanamento.

[1] Restoro d'Arezzo, 1282 (aret.), L. II, dist. 6, pt. 1, cap. 3 rubr., pag. 144.9: Capitolo tercio. Che 'l delongamento e l'apressamento del sole da li loghi de la terra è casione de la generazione e de la corruzione fatta en essi.

[2] Giordano da Pisa, Prediche, 1309 (pis.), 17, pag. 137.27: Unde diceno i santi che quando l'omo pecca mortalmente, ch'elli si parte più da Dio che non è lungo tutto questo mondo et quanto più pecca più si dilunga, et questo dilungamento è sua confusione, ma elli nol vede, ch'elli comincia allora ad vivere dissolutamente.

[3] Ottimo, Par., a. 1334 (fior.), c. 10, proemio, pag. 240.20: Secondo il salire del Sole sopra il nostro orizzonte, le virtù delli animali si fanno più forti, e infino a mezzo il Cielo crescono; e nel suo chinamento fino a l'andare sotto per lo suo dilungamento li corpi nelle sue virtudi indeboliscono, onde in sonno si risolvono.

[4] Matteo Villani, Cronica, 1348-63 (fior.), L. 1, cap. 95, vol. 1, pag. 180.5: E ivi si fermarono conn animo e intenzione di non uscire de· Regno, ben che promesso l'avessono, parendo loro che dilungamento da quello, al bisognoso e lieve stato ch'avieno, fosse pericoloso al fatto loro.

[5] Giovanni dalle Celle, Lettere, 1347/94 (fior.), [1363/68?] 23, pag. 347.8: operazione manuale; dilungamento dal propio paese; odio de' parenti e degli amici temporali...

2 Atto del prorogare, rinviandola, una scadenza.

[1] Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi), dist. 2, cap. 41, vol. 1, pag. 401.22: et le predette cose sia tenuto di fare missere la podestà et ciascuno giudice de le corti, senza alcuna commessione fare et senza dare libello, et sommariamente senza strepito di giudicio, et senza dilongamento di tempo.

[u.r. 15.10.2019]