0.1 denonciatori, denunciatore, denunciatori, denunptiatori, denunsiatore, denuntiatore, denuntiatori, denunziatore, denunziatori, dinonsiatore, dinontiatore, dinumpziatore, dinunçatore, dinunçiatore, dinuntiatore, dinunziatore, dinunziatori.
0.2 DEI s.v. denunziare (lat. denuntiator).
0.3 Stat. sen., c. 1303: 1.1.
0.4 In testi tosc.: Stat. sen., c. 1303; Stat. pis., 1304; Stat. fior., c. 1324; Stat. sang., 1334; Stat. prat., 1347; Stat. lucch., 1362.
In testi sett.: Stat. vicent., 1348.
In testi mediani e merid.: Stat. perug., 1342.
0.5 Locuz. e fras. denunciatore segreto 1.1.
0.7 1 Chi comunica formalmente, per lo più contenuti di particolare gravità; annunciatore. 1.1 [Dir.] Chi comunica ufficialmente all'autorità giudiziaria l'avvenuta violazione di una legge o di un principio giuridico.
0.8 Francesco Sestito 13.07.2004.
1 Chi comunica formalmente, per lo più contenuti di particolare gravità; annunciatore.
[1] Bibbia (09), XIV-XV (tosc.), At 17, vol. 9, pag. 701.17: Onde molti di loro non intendevano l'altezza della sua dottrina, e facevansi beffe, e dicevano: or che vuole dire questo seminatore di parole? Questo ci pare denunziatore di nuovi demonii, che predica Iesù crucifisso e Dio, e annunzia la resurrezione.
1.1 [Dir.] Chi comunica ufficialmente all'autorità giudiziaria l'avvenuta violazione di una legge o di un principio giuridico.
[1] Stat. sen., c. 1303, cap. 29, pag. 91.8: Et sia lecito a ciascuno accusare, e credasi a la semprice parola de l'accusatore o vero denunziatore, col saramento di nuovo fatto, e sia per piena pruova; e lo nome del denunziatore et accusatore sia tenuto segreto.
[2] Stat. pis., 1304, cap. 66, pag. 704.22: Debbiasi credere all'accusatore et denunciatore, con saramento da lui novamente facto, chome se legiptimamente contra l'accusato fusse provato.
[3] Stat. fior., c. 1324, cap. 105, pag. 139.23: sia tenuto il predetto Executore conoscere e sentenziare, con accusa, denunzia, overo notificagione, overo sanza, eziandio se in quella non sia il nome del denunziatore, accusatore, o notificatore.
[4] Stat. sang., 1334, 30, pag. 118.2: niuno de l'arte de la lana possa nè debbia mandare lana atorno per la terra di San Gimignano in alcuno modo per sé o per altrui per dare a filare [[...]], e ongni persona ne sia accusatore e dinunçatore, e abbia la terça parte del bando, e siegli tenuto credença.
[5] Stat. perug., 1342, III.16.2, vol. 2, pag. 54.9: E se l'acusatore, denuntiatore overo d'enquisitione promotore acusasse, denuntiasse overo enquisitione promovesse d'alcuno malefitio non prosequendo sua overo de suoie engiuria, e non prosequeterà enfina la sententia overo non proverà, paghe al comuno de Peroscia vintecinque libre de denare...
[6] Stat. prat., 1347, cap. 26, pag. 24.9: [se] quella accusa overo denumpzia non proverà [[...]]; sia tenuto quello cotale accusatore o dinumpziatore di pagare, per ciaschuna volta, soldi diece di denari al camarlingo dell'arte predecta e per la decta arte ricevente.
[7] Stat. vicent., 1348, pag. 16.3: E chi contrafarà, page per pena al comun de Vincentia cento soldi de denari veronesi [[...]]. Et de questo ciaschedun possi esser accusatore e denuntiatore.
[8] Stat. lucch., 1362, cap. 65, pag. 114.30: E possa e debbia il dicto messer Podestà e la sua corte, e abbia piena bailìa di procedere [[...]], per dinontia o per accusa facta per lo modo e segondo lo modo di sopra dicto: al quale dinontiatore e accusatore sopra dicto sia creduto con juramento e con un testimonio.
- [Dir.] Locuz. nom. Denunciatore segreto: chi è tenuto d'ufficio a sorvegliare qno a sua insaputa per deferirne eventuali atti illeciti.
[9] Stat. fior., c. 1324, cap. 16, pag. 44.30: E li detti messer la Podestà e Capitano e ciascuno di loro siano tenuti e debbiano, a qualunque ora condannassero alcuno de' grandi, cercare e trovare, per qualunque modo vorranno, de' predetti e contra li predetti, e sopra questi debbiano porre ed avere spie overo denunziatori segreti, i quali espieno, cerchino e denunzino, per quel modo lo quale parrà a loro che si convenga, tutti coloro li quali facessero contra le predette cose overo contra alcuna de le predette.
[10] Stat. sen., 1343 (2), L. 1, pag. 82.3: e' detti consoli debano eleggiare segreti denunptiatori ne le predette cose, quanti a lloro piacirà et a la denunptiatione di loro overo d'alchuno di loro si creda et basti la semplice parola.