DENUNCIATORE s.m.

0.1 denonciatori, denunciatore, denunciatori, denunptiatori, denunsiatore, denuntiatore, denuntiatori, denunziatore, denunziatori, dinonsiatore, dinontiatore, dinumpziatore, dinunçatore, dinunçiatore, dinuntiatore, dinunziatore, dinunziatori.

0.2 DEI s.v. denunziare (lat. denuntiator).

0.3 Stat. sen., c. 1303: 1.1.

0.4 In testi tosc.: Stat. sen., c. 1303; Stat. pis., 1304; Stat. fior., c. 1324; Stat. sang., 1334; Stat. prat., 1347; Stat. lucch., 1362.

In testi sett.: Stat. vicent., 1348.

In testi mediani e merid.: Stat. perug., 1342.

0.5 Locuz. e fras. denunciatore segreto 1.1.

0.7 1 Chi comunica formalmente, per lo più contenuti di particolare gravità; annunciatore. 1.1 [Dir.] Chi comunica ufficialmente all'autorità giudiziaria l'avvenuta violazione di una legge o di un principio giuridico.

0.8 Francesco Sestito 13.07.2004.

1 Chi comunica formalmente, per lo più contenuti di particolare gravità; annunciatore.

[1] Bibbia (09), XIV-XV (tosc.), At 17, vol. 9, pag. 701.17: Onde molti di loro non intendevano l'altezza della sua dottrina, e facevansi beffe, e dicevano: or che vuole dire questo seminatore di parole? Questo ci pare denunziatore di nuovi demonii, che predica Iesù crucifisso e Dio, e annunzia la resurrezione.

1.1 [Dir.] Chi comunica ufficialmente all'autorità giudiziaria l'avvenuta violazione di una legge o di un principio giuridico.

[1] Stat. sen., c. 1303, cap. 29, pag. 91.8: Et sia lecito a ciascuno accusare, e credasi a la semprice parola de l'accusatore o vero denunziatore, col saramento di nuovo fatto, e sia per piena pruova; e lo nome del denunziatore et accusatore sia tenuto segreto.

[2] Stat. pis., 1304, cap. 66, pag. 704.22: Debbiasi credere all'accusatore et denunciatore, con saramento da lui novamente facto, chome se legiptimamente contra l'accusato fusse provato.

[3] Stat. fior., c. 1324, cap. 105, pag. 139.23: sia tenuto il predetto Executore conoscere e sentenziare, con accusa, denunzia, overo notificagione, overo sanza, eziandio se in quella non sia il nome del denunziatore, accusatore, o notificatore.

[4] Stat. sang., 1334, 30, pag. 118.2: niuno de l'arte de la lana possa nè debbia mandare lana atorno per la terra di San Gimignano in alcuno modo per sé o per altrui per dare a filare [[...]], e ongni persona ne sia accusatore e dinunçatore, e abbia la terça parte del bando, e siegli tenuto credença.

[5] Stat. perug., 1342, III.16.2, vol. 2, pag. 54.9: E se l'acusatore, denuntiatore overo d'enquisitione promotore acusasse, denuntiasse overo enquisitione promovesse d'alcuno malefitio non prosequendo sua overo de suoie engiuria, e non prosequeterà enfina la sententia overo non proverà, paghe al comuno de Peroscia vintecinque libre de denare...

[6] Stat. prat., 1347, cap. 26, pag. 24.9: [se] quella accusa overo denumpzia non proverà [[...]]; sia tenuto quello cotale accusatore o dinumpziatore di pagare, per ciaschuna volta, soldi diece di denari al camarlingo dell'arte predecta e per la decta arte ricevente.

[7] Stat. vicent., 1348, pag. 16.3: E chi contrafarà, page per pena al comun de Vincentia cento soldi de denari veronesi [[...]]. Et de questo ciaschedun possi esser accusatore e denuntiatore.

[8] Stat. lucch., 1362, cap. 65, pag. 114.30: E possa e debbia il dicto messer Podestà e la sua corte, e abbia piena bailìa di procedere [[...]], per dinontia o per accusa facta per lo modo e segondo lo modo di sopra dicto: al quale dinontiatore e accusatore sopra dicto sia creduto con juramento e con un testimonio.

- [Dir.] Locuz. nom. Denunciatore segreto: chi è tenuto d'ufficio a sorvegliare qno a sua insaputa per deferirne eventuali atti illeciti.

[9] Stat. fior., c. 1324, cap. 16, pag. 44.30: E li detti messer la Podestà e Capitano e ciascuno di loro siano tenuti e debbiano, a qualunque ora condannassero alcuno de' grandi, cercare e trovare, per qualunque modo vorranno, de' predetti e contra li predetti, e sopra questi debbiano porre ed avere spie overo denunziatori segreti, i quali espieno, cerchino e denunzino, per quel modo lo quale parrà a loro che si convenga, tutti coloro li quali facessero contra le predette cose overo contra alcuna de le predette.

[10] Stat. sen., 1343 (2), L. 1, pag. 82.3: e' detti consoli debano eleggiare segreti denunptiatori ne le predette cose, quanti a lloro piacirà et a la denunptiatione di loro overo d'alchuno di loro si creda et basti la semplice parola.