0.1 disbanditi.
0.2 Da bandire.
0.3 Stat. pis., a. 1327: 1.
0.4 Att. unica nel corpus.
0.7 1 Infliggere una condanna.
0.8 Maria Clotilde Camboni 25.05.2004.
1 Infliggere una condanna (forse all'esilio?).
[1] Stat. pis., a. 1327, L. 1, cap. 9, pag. 33.8: Et di catuno ribandimento possano et debbiano avere soldi II et non pị, de qualunque condicione fosse, o de qualunqua quantità disbanditi fosseno persone insieme per uno excesso: salvo che alcuno fosse sbandito di contumacia di non esseri venuto a rrendire testimonia, debbia avere del ribandimento denari XII et non pị....