0.1 damnità , dampnità , dannità , dannitade, dannitate.
0.2 Lat. mediev. damnitas.
0.3 Guittone, Rime (ed. Egidi), a. 1294 (tosc.): 1.
0.4 In testi tosc.: Guittone, Rime (ed. Egidi), a. 1294 (tosc.); Stat. sen., 1298; Stat. pis., 1321.
0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.
0.7 1 Danno agli interessi materiali di una persona. 1.1 [Dir.] Fras. Dannità di, delle credenze: violazione del segreto d'ufficio. 2 Danneggiamento, deterioramento fisico (di qsa). 3 Perdizione spirituale, dannazione.
0.8 Vinicio Pacca 30.07.2004.
1 Danno agli interessi materiali di una persona.
[1] ? Guittone, Rime (ed. Egidi), a. 1294 (tosc.), son. 200.5, pag. 247: Tanto de vertù, frati, e dignitate, / e sì a razional natura avene, / e tanto in vizio de malignitate, / e sì de parte tutte i desconvene, / che piò val onta e noia e dannitate / con vertù, che con vizio onor e bene: / ed inferno a vertù suavitate / serebbe e paradiso a vizio pene.
[2] Stat. pis., 1321, cap. 127, pag. 319.5: Tucti li comandamenti qualumqua li consuli, u alcuno di loro, a me farano, u farà, li quali non siano contra lo mio officio, u a dampnità u a menimamento di ragione d'alcuna persona, farò et oserverò sensa fraude.
1.1 [Dir.] Fras. Dannità di, delle credenze: violazione del segreto d'ufficio.
[1] Stat. pis., 1321, cap. 123, pag. 308.2: Le credensie dal consulo u consuli predicti, di quele cose che allo loro officio apartiene, a me socto nome di iuramento imposte, a nullo a dannità di credentie manifesterò.
[2] Stat. pis., 1321, cap. 126, pag. 314.12: Le credentie le quale a me fino imposte dai consuli, u alcuno di loro, per lo facto de la mia arte, le quale non siano a menimamento de la cità di Pisa et distrecto, in credentia terrò, et a dannità de le credentie a nulla persona manifesterò.
2 Danneggiamento, deterioramento fisico (di qsa).
[1] Stat. sen., 1298, dist. 1, cap. 39, pag. 163.16: Et quelli di cui saranno i panni sentenziati, similliantemente debbiano così observare. Salvo se alcuna damnità di panni la quale si dicesse squarciatura o vero rosura, la quale si dicesse facta o non facta ne le pile o per cagione de le pile, i detti IIJ, anzi che sopra a ciò unde el dubbio apparesse alcuno mendo éssare da fare, debbiansi i decti IIJ inde certificare da loro medesmi, e da quelle persone da le quali ellino credaranno mellio invenire la verità e la certezza.
3 Perdizione spirituale, dannazione.
[1] f Sentenze morali volg., XIV: Rizzare l'animo suo dacchè è caduto, è crescerlo in sua dannitade. || TB s.v. dannità .
[u.r. 09.01.2009]