0.1 discompensamento.
0.2 Da compensamento.
0.3 Stat. pis., 1330 (2): 1.
0.4 Att. solo in Stat. pis., 1330 (2).
0.6 N Doc. esaustiva.
0.7 1 [Dir.] Sconto sul pagamento di una pena pecuniaria.
0.8 Maria Clotilde Camboni 10.12.2004.
1 [Dir.] Sconto sul pagamento di una pena pecuniaria.
[1] Stat. pis., 1330 (2), cap. 56, pag. 494.13: Et li Ansiani siano tenuti di non fare alcuna provisione ad alcuna persona, u vero luogo, d'alcuno debito facto dalli anni Domini MCCLXXXXII in dirieto; excepto che di pecunia prestata al Comuno di Pisa; nč ad alcuno unde alcuno discompensamento, u vero mitigamento, u vero absolvimento fare si possa ad alcuno condennato, u che dovesse alcuna cosa al Comuno di Pisa; u verisimile fusse che discompensamento si dovesse fare, u che alcuna fraude u malisia vi si commettesse, sė che lo condennato u lo debitore interamente non pagasse la dicta condennagione, u vero debito.