0.1 difenduto.
0.2 V. difendere.
0.3 Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.): 1.
0.4 Att. solo in Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.).
0.6 N Doc. esaustiva.
0.7 1 Lo stesso che divieto.
0.8 Elisa Guadagnini 20.12.2004.
[1] Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.), diz. 2, cap. 12, par. 3, pag. 236.14: Però che llo statuto affermativo nonn à punto d'usaggio il nome proprio, ma il nome comune a llui ritiene; ma llo statuto neghativo a llui apropriato non però ch'elli è detto difenduto. Il quale cierto difenduto è detto doppiamente e passivamente siccome è comandamento. || Cfr. Defensor pacis, 2, 12, 3: «Quoniam statutum affirmativum non habet ex usu nomen proprium, sed nomen commune sibi retinuit; statutum vero negativum sibi nomen habet proprium, quoniam prohibitum dicitur» (pag. 542).