DANNATO (2) agg.

0.1 danna, dannata.

0.2 V. dannare 2.

0.3 Stat. sen., 1298: 1.

0.4 In testi tosc.: Stat. sen., 1298; Doc. fior., 1291-1300.

0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 Sottoposto a cancellatura, a cassatura, ad annullamento (detto di una carta, di un conto, di un debito). 1.1 Fig. Abrogato, messo in bando (detto di una legge, di un'usanza).

0.8 Vinicio Pacca 23.07.2004.

1 Sottoposto a cancellatura, a cassatura, ad annullamento (detto di una carta, di un conto, di un debito).

[1] Stat. sen., 1298, dist. 2, cap. 7, pag. 206.23: Et remessione, mutamento di termine, sodisfacimento di tutto o di parte, esco[m]puto o compe[n]samento, o vero alcun'altra escepzione opponere o vero protestare non si possa, se non solamente per scriptura damnata o vero cancellata, la quale scriptura damnata o vero cancellata sia prova del pagamento del devito el qual si contenesse ne la detta scriptura damnata o vero cancellata...

[2] Doc. fior., 1291-1300, pag. 631.32: Ānne dato Ciecho per sua parte lb. XVIIIJ s. IIIJ in fior. questo die: rendemo loro la carta dannata.

[3] Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi), dist. 2, cap. 152, vol. 1, pag. 457.26: Contra li quali comandamenti, nč pagamento, nč remissione, nč mutamento di termine, nč alcuno sodisfamento, in tutto o vero in parte, o vero alcuno scontio o vero compensamento, o vero alcuna exceptione opponere o vero protestare si possa se non solamente per scrittura dannata o vero cancellata, la quale scrittura dannata sia pruova del pagamento del debito fatto in essa scrittura dannata o vero cancellata, o vero per altra carta di pagamento o vero di fine o vero di remissione, nel quale sia el comandamento de la guarentigia.

[4] Stat. fior., 1355 (Lancia, Stat. podestā), L. 2, cap. 8, pag. 358.7: Et che contra alli detti comandamenti nč fine, nč pagamento, nč mutamento, nč alcuno altro sodisfacimento, in tutto o in parte, o alcuna exceptione opporre o protestare si possa, se non solamente per quella scrittura dannata o cancellata o per carta di fine o di pagamento o di cassagione.

1.1 Fig. Abrogato, messo in bando (detto di una legge, di un'usanza).

[1] Matteo Villani, Cronica, 1348-63 (fior.), L. 8, cap. 69, vol. 2, pag. 216.16: Benché paia assai disonesto e fuori di ragione che lli plelati che dovrebbono essere correggitori de' difetti e peccati di secolari s'inviluppino e rivolgano in quelli [[...]], nondimeno per la corrotta usanza del malvagio tempo che corre, non pare si disdica a coloro che sono posti da santa Chiesa alla cura de' suoi beni temporali, tutti che cherici sieno, usare arte di tradigione. Per questa larga e non dannata licenza, l'abate di Clugnė legato di papa i· Romagna, avendo fatto tenere certo trattato colle guardie d'alquante bertesche della cittā di Furlė, le quali li dovieno essere date, mandō della sua gente una notte intorno di DC tra ppič e a ccavallo, e presolle, ed entrarono nella terra...

[u.r. 09.01.2009]