LOGHIERE s.m.

0.1 lloghiera, locchiera, lochiera, loghiera, loghiere, loghieri.

0.2 DEI s. v. loghiere (prov. loguier).

0.3 Doc. fior., 1299-1300: 1.

0.4 In testi tosc.: Doc. fior., 1299-1300.

N Att. solo fior.

0.5 Anche s.f. (loghiera).

0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 [Econ./comm.] Utilizzo temporaneo di un bene (mobile o immobile) di cui non si è proprietari dietro corresponsione di denaro. 1.1 [Econ./comm.] Servizio occasionale di cui si fruisce dietro corresponsione di denaro. 2 [Econ./comm.] Denaro corrisposto al proprietario per l'utilizzo temporaneo di un bene (mobile o immobile).

0.8 Roberta Cella 02.11.2005.

1 [Econ./comm.] Utilizzo temporaneo di un bene (mobile o immobile) di cui non si è proprietari dietro corresponsione di denaro.

[1] Doc. fior., 1299-1300, pag. 793.8: e de' XX s. paghamo la lochiera d'una terrazza che loghammo da mMonetto Tasciere...

[2] Libro giallo, 1321-23 (fior.), pag. 33.29: i quali danari ispese Iachopo quando andò alla Illa [[...]], e in loghiera di due giorni d'uno ronzino che menò.

[3] Pegolotti, Pratica, XIV pm. (fior.), pag. 46.30: E per loghiera del magazzino, secondo ch'egli è buono e grande e sicuro, per mese da perperi 1 a 1 1/2 per 100 di giarre.

[4] Pegolotti, Pratica, XIV pm. (fior.), pag. 126.19: E per misuratura e portare dal magazzino alla bottega ove si vende, soldi 4 per centinaio de' quartieri. E per pale e spazzole, cioè grenate, e loghiera di misura, in somma da soldi 1 per centinaio de' quartieri.

1.1 [Econ./comm.] Servizio occasionale di cui si fruisce dietro corresponsione di denaro.

[1] Doc. fior., 1325, pag. 98.15: e sono danari che dispese Giovanni Perini in cinquantacinque g[i]orni che mise in andare e stare e tornare in quattro volte [[...]], e per loghiere de[l] ronzino e del fante, e di più carte che ssi convenero trare...

[2] Libro vermiglio, 1333-37 (fior.), pag. 103.19: i chopangni dovieno dare per ispesse di chasa e di pane e di vino, loghiere di chasa, di fattori, maserizie messe a ispessa isino a dì uno di frebraio MCCCXXXV.

2 [Econ./comm.] Denaro corrisposto al proprietario per l'utilizzo temporaneo di un bene (mobile o immobile).

[1] Pegolotti, Pratica, XIV pm. (fior.), pag. 163.18: E costa per postura, cioè per loghiera di botti in che si tiene e che si guarda comunalmente [[l'olio]], da terì 3 per migliaio. Ed è tenuto il signore delle botti, per la locchiera che ne prende, di renderlo a misura, e a suo rischio di quanto n'avenisse infino che ista nelle dette sue botti.

[u.r. 15.03.2007]