FILIAZIONE s.f.

0.1 figliazione, filiasione, filiatione.

0.2 DELI 2 s.v. filiazione (lat. tardo filiationem).

0.3 Trattati di Albertano volg., a. 1287-88 (pis.): 1.

0.4 In testi tosc.: Trattati di Albertano volg., a. 1287-88 (pis.); Stat. fior., 1355; Doc. amiat., 1370.

In testi mediani e merid.: Stat. perug., 1342.

0.7 1 Condizione di chi è figlio (per lo più in senso fig., con rif. al rapporto dell'uomo con Dio o alla condizione di chi viene trattato benevolmente da una persona più autorevole). 2 Rapporto sussistente, agli effetti giuridici, fra un genitore e un figlio. 3 Condizione di chi è soggetto alla patria potestà.

0.8 Francesco Sestito 17.10.2007.

1 Condizione di chi è figlio (per lo più in senso fig., con rif. al rapporto dell'uomo con Dio o alla condizione di chi viene trattato benevolmente da una persona più autorevole).

[1] Trattati di Albertano volg., a. 1287-88 (pis.), De amore, inc.: Di qua(n)to amore et di qua(n)ta dilessione la mia paternale carità ami la tua soctoposta filiasione a pena te lo potrei dire u co· lingua manifestare.

[2] Cavalca, Esp. simbolo, a. 1342 (pis.), L. 1, cap. 31, vol. 1, pag. 283.8: E questa vera figliazione si mostra alle opere, cioè, che noi come figliuoli ce gli assimigliamo, e seguitiamo le opere sue.

[3] Doc. amiat., 1370, pag. 107.13: beningname(n)te ricevuti a la vosstra filiatio(n)e, (et) tene(n)do p(er) certo da voi ess(er)e (con)s(er)vati co(n) paternevoli eff(e)c(t)i no(n) inte(n)diamo deviare da' vosstri coma(n)dame(n)ti...

2 Rapporto sussistente, agli effetti giuridici, fra un genitore e un figlio.

[1] Stat. perug., 1342, L. 3, cap. 96, par. 5, vol. 2, pag. 149.4: E quillo ke dicto è [[...]] s'entenda en quignunque parte encidentemente bisognasse de provare de la filiatione overo matremonio overo parentado...

[2] Stat. pis., 1322-51, Aggiunte, pag. 583.15: De la qual natione et nascimento, et etiamdio filiatione di Pisani, basti che si provi per publica fama...

[3] Stat. fior., 1355 (Lancia, Stat. podestà), L. 2, cap. 8, pag. 358.36: si possa etiamdio per testimoni provare della filiatione et paternitade et morte tra' tempi ordinati...

3 Condizione di chi è soggetto alla patria potestà.

[1] Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.), L. IV, cap. 9, pag. 630.19: in tutti li malificij o quasi li figlioli familias e le femene minori de XX anni, ma magiori de XIIIJ fiano admessi a fare testimoniança et ai loro dicti et attestacione fia data piena fede non obstante la filiatione o la minorità, purch'altro no gli sia obstante.