REPETUNDARIO agg./s.m.

0.1 f: repetundare, repetundaria, repetundaro.

0.2 Lat. repetundarum, variamente deformato, fino alla formazione di un agg. in ‑ario.

0.3 f Valerio Massimo (red. Va), a. 1336 (tosc.): 1.1.

0.4 Non att. nel corpus.

0.5 La forma repetundare cit. in 1.1 [1], interpretata come s.f. dall'ed. (che integra la prep. art.), è una prob. formazione occasionale esemplata sul genere del lat. (pecuniae) repetundae.

Locuz. e fras. legge repetundaria 1.

0.6 N Voce redatta nell'ambito del progetto DiVo.

Nel corpus solo es. con il latinismo non adattato: cfr. almeno Valerio Massimo, prima red., a. 1338 (fior.), L. 2, cap. 5, pag. 178.9: «Il quale conciofossecosa che si scusasse de le Repetundarum, cioè di moneta ch' era radomandata» e f Chiose a Accursu di Cremona, XIV m. (mess.), chiosa 256, vol. 2, pag. 73.1: «[ligi repetundarum] Una ligi skittu facta per li administraturi di li pruvincij».

Cfr. anche f Bart. da San Concordio, Catilinario, a. 1313 (tosc.), Cap. 13, pag. 37.12: «Da indi a poco Catilina, domandando il consolato, fu posto colpevole per una legge che si chiamava Repetundarum, cioè: di avere male e ingiustamente ricevuta pecunia in ufficio di comune» e f Fatti de' Romani (H+R), 1313 (fior.), [Sal. Cat.] (H) 30, pag. 127.19: «Piso l'odiava per cagione che Cesare era isuto incontro di lui e avealo vinto di giudicio reputadarum (ciò è di pecunia la quale egli avea malvagiamente istorta in suo uficio)».

0.7 1 [Nell'antica Roma:] che riguarda la riscossione del denaro reclamato a un pubblico ufficiale citato in giudizio per concussione. Locuz. nom. Legge repetundaria. 1.1 Sost. Azione legale con cui si reclama a un pubblico ufficiale il denaro ottenuto per concussione.

0.8 Diego Dotto 28.05.2015.

1 [Nell'antica Roma:] che riguarda la riscossione del denaro reclamato a un pubblico ufficiale citato in giudizio per concussione. Locuz. nom. Legge repetundaria.

[1] f Valerio Massimo (red. Va), a. 1336 (tosc.), L. VI, cap. 3, pag. 102r.17: Adunque Cornelio per l'atto della disonesta vita, sanza fare uficio nella provincia, fue condannato per la legge repetundaria. || DiVo; non att. nel corpus da altre ed.; cfr. Val. Max., VI, 3, 3: «repetundarum lege».

1.1 Sost. Azione legale con cui si reclama a un pubblico ufficiale il denaro ottenuto per concussione.

[1] Gl f Valerio Massimo (red. Va), a. 1336 (tosc.), L. II, cap. 5, pag. 37v.13: Il quale, con ciò fosse cosa che ssi scusasse della cagione [de le] repetundare, ciò è della moneta che dovea rendere... || DiVo; non att. nel corpus da altre ed.; cfr. Val. Max., II, 10, 1: «cum causam repetundarum diceret».

[2] Gl f Valerio Massimo (red. Va), a. 1336 (tosc.), L. IV, cap. 2, pag. 62v.3: Marco Cicerone, il quale difese con sommo studio Aulo Gavinio acusato repetundaro, ciò è di rendere ragione di moneta avuta... || DiVo; non att. nel corpus da altre ed.; cfr. Val. Max., IV, 2, 4: «repetundarum reum».

[3] f Chiose a Valerio Massimo (D - L. I-V), c. 1346 (tosc.), chiosa e [IV.2.4], pag. 103r.5: Dice che tanta umanità fu in Cicerone che 'l suo avversario, Aulo Gabino, accusato per la legge repetundaro, d'avere avuta pecunia da Tolomeo per restituirlo nel regno d'Egitto, il diffese. || DiVo; non att. nel corpus da altre ed.