0.1 a: consegnamento.
0.2 Da consegnare.
0.3 a Stat. lucch., 1376: 1.
0.4 Non att. nel corpus.
0.7 1 Passaggio di mano di qsa.
0.8 Giulio Vaccaro 29.06.2016.
[1] a Stat. lucch., 1376, L. 3, pag. 119.26: Et lo officio de soprascripti sindichi non debia nè possa durare per prima electione più che uno anno et passato lo dicto termine, sia tenuto infra uno mese proximo avere renduto buona vera et non fictitia ragione con consegnamento d'ogni resto a dicti creditori o vero a chi per li dicti creditori o per la magior parte di loro fusse acciò diputato.
[2] a Stat. fior., 1394, cap. 3, pag. 274.21: E sia tenuto questo tale d'acettare el detto uficio del Camarlingo al qual è stato eletto e inpromettere e giurare dinanzi al Notaio dell'Arte detta di fare detto uficio bene e lealmente e sodare suficientemente, di salvare [e] guardare le chose e pecunia che perverrà a sue mane di detta Arte, per cagione di quello uficio, e renderne buona e intera ragione al tempo suo, secondo li Statuti di detta Arte, con consegnamento intero d'ogni cosa li restasse nelle mani, sotto la pena degli Statuti detti.