PROIBIZIONE s.f.

0.1 piubizione, pribizione, prohibicione, prohibition, prohibitione, proibitione, proibizione.

0.2 Lat. prohibitio, prohibitionem (DELI 2 s.v. proibire).

0.3 Stat. assis., 1329: 1.

0.4 In testi tosc.: Ottimo, Purg., a. 1334 (fior.); Stat. lucch., XIV pm.

In testi mediani e merid.: Stat. assis., 1329; Stat. perug., 1342.

0.5 Locuz e fras. proibizione e difesa 1.1.

0.6 N Voce redatta nell'ambito del progetto DiVo.

0.7 1 Interdizione ufficiale con valore di legge, che sanziona eventuali trasgressori; divieto. 1.1 [Dir.] Contestazione di un atto giudiziario (in dittol. con difesa).

0.8 Cosimo Burgassi 15.07.2015.

1 Interdizione ufficiale con valore di legge, che sanziona eventuali trasgressori; divieto.

[1] Stat. assis., 1329, cap. 7, pag. 169.22: Ma chi de venardì farà contra la predicta prohibitione, la pena e la penetentia predicta al postucto sia redoppiata...

[2] Ottimo, Purg., a. 1334 (fior.), c. 16, proemio, pag. 279.2: nel Testamento vecchio era vietato, che non si mangiasse d' animale, che non rugumasse, ed avesse l' unghie fesse; la quale proibizione figurava nel nuovo Testamento le due condizioni...

[3] Stat. perug., 1342, L. 3, cap. 231, par. 3, vol. 2, pag. 311.16: E se alcuno contra la prohibitione vocherà, sia punito en la pena predicta.

[4] Stat. lucch., XIV pm., pag. 75.2: Adonqua ad nessuno al postutto sia licito d'infringere questa pagina della nostra confermatione et prohibitione, overo contra quella andare con matto ardire.

[4] Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.), diz. 2, cap. 28, par. 21, pag. 480.2: O altressì «Chi voi udì» etc. ne' comandamenti o proibizione per la legie divina è obrighato.

[5] Filippo Villani, Cronica, p. 1363 (fior.), cap. 85, pag. 710.18: li otto della guerra liele intredicieno faccendoliene spressa piubizione, e no· sanza cagione, avendo respetto a' modi per lui altra volta tenuti, e veggendo la città in grave pericolo...

[6] Boccaccio, Esposizioni, 1373-74, c. IV (ii), par. 22, pag. 269.1: sì come talvolta fanno alcuni che, sospicando non si dica cosa che essi non voglian sapere, si partono de' luoghi dove ciò si pronunzia, che fuggono e poi credono essere scusati per dire e per giurare: - Io non fui mai in parte dove questa proibizione si facesse...

1.1 [Dir.] Contestazione di un atto giudiziario (in dittol. con difesa). || Att. solo in Cost. Egid., 1357.

[1] Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.), L. IV, cap. 35, pag. 666.31: E se quello acto, contra lo quale fisse opposto, fisse vetato o la deffesa altra volta fosse licita e iusta o permessa, o se cotale deffesa o prohibition fisse opposta contra lo judice o officiale, quando adoperasse quelle cose le quale pertenone al suo officio, forse per cagione de frustrare lo judicio, o al segnore per lo vassallo, quand'ello requere li devuti et consueti servicij, cotale prohibicioneo deffesa et a cotali facti casi nessuna cosa adoperene e possa fire refitata sença pena.