0.1 inhibicione, inhibitione, inibitione, inibizione; a: inibiçione.
0.2 Lat. inhibitio, inhibitionem (DELI 2 s.v. inibire).
0.4 In testi tosc.: a Quad. Gallerani di Parigi, 1306-1308 (sen.); Stat. fior., c. 1324.
In testi mediani e merid.: Stat. perug., 1342.
0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.
0.7 1 Atto con cui si vieta qsa. [In partic.:] [Dir.] Prescrizione di un'autorità che nega a qno l'esercizio di una funzione o di una carica pubblica. 1.1 [Dir.] Esclusione dai benefici ecclesiastici a seguito di una condanna penale.
0.8 Rossella Mosti 14.04.2017.
1 Atto con cui si vieta qsa. [In partic.:] [Dir.] Prescrizione di un'autorità che nega a qno l'esercizio di una funzione o di una carica pubblica.
[1] Stat. fior., c. 1324, cap. 91, pag. 116.1: E che niuno divieto s' intenda avere overo abbia lo Notaio delle Riformagioni de' consigli, il quale è ora nel detto ofizio, sì che possa essere rifermo, eletto, ed essere nella scrittoria delle Reformagioni de' consigli del detto Comune e Popolo, e quello officio liberamente e licitamente ricevere e fare, alcuna inibizione overo divieto non obstante.
[2] Stat. fior., 1334, L. III, cap. 28, pag. 357.17: S'alcuna persona di qualunque condizione, stato, o dignità fosse, facesse, o movesse alcuno processo, comandamento o inibizione, o altra novità, o sentenzia o scomunicazione...
[3] Stat. perug., 1342, L. 4, cap. 89, par. 2, vol. 2, pag. 444.11: E se glie dicte furnare recusassero ciò fare e non volessero le predicte cose servare overo altre reformagione e ordenamenta entra sé fecessero overo inibitione contra overo fuore de le predicte cose...
[4] Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.), L. II, cap. 4, pag. 542.4: La quale inhibicione no vogliemo ch' abia luogho in le castellanerie e guarde de roche e de forteçe, se a cusì facte guarde potrà lo Rectore gli famigliari et li altri fideveli, come a lui parerà che se convegna, de deputare. E le predicte cose ch'enno prohibite al Rectore et ai suoi officiali e famigli, per enguale ragione e modo vogliemo essere interdicte al thesorero de ciaschuna provincia et a li suoi officiali e famigli.
1.1 [Dir.] Esclusione dai benefici ecclesiastici a seguito di una condanna penale.
[1] a Quad. Gallerani di Parigi, 1306-1308 (sen.), pag. 251.21: Ite(m) iiij s. iiij d. par. ve(nardì) cinq(u)e d'agosto a(n)no d(e)c(t)o p(er) arram(en)ti avemo fatti fare, de' q(ua)li ne fuoro sedici d. p(er) due inibiçioni (e) q(ua)ttro d. par. p(er) due memoriali (e) due d. p(er) una somonsa (e) sedici d. par. dati a' cherici dele parrocce i(n) Par(igi)...