PROCLAMAZIONE s.f.

0.1 proclamatione, proclamazione.

0.2 Lat. tardo proclamatio, proclamationem (DELI 2 s.v. proclamare).

0.3 Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi): 2.

0.4 In testi tosc.: Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi); a Stat. lucch., 1376.

0.6 N Voce redatta nell'ambito del progetto DiVo.

Doc. esaustiva.

0.7 1 [Dir.] Annuncio pubblico (di una legge, di una disposizione) in forma ufficiale da parte delle autorità competenti. 2 [Dir.] Querela o denuncia rivolta alle autorità competenti da chi ritiene di aver subito un torto o un'offesa.

0.8 Cosimo Burgassi 25.03.2015.

1 [Dir.] Annuncio pubblico (di una legge, di una disposizione) in forma ufficiale da parte delle autorità competenti.

[1] Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.), diz. 1, cap. 13, par. 8, pag. 76.17: Apresso la quale aprobazione le dette reghole sono leggi e servono d'essere così chiamate e non ainsoiz *, e lle quali altressì apresso loro publichazione o proclamazione obbrighino solo i straggressori de' comandamenti umani e colpe civili e pene.

2 [Dir.] Querela o denuncia rivolta alle autorità competenti da chi ritiene di aver subito un torto o un'offesa.

[1] Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi), dist. 1, cap. 4, vol. 1, pag. 43.1: Anco appostutto rimovemo ogne beneficio di proclamatione et di appellagione da li eretici et favoratori et recettatori d'essi...

[2] Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.), L. IV, cap. 1, pag. 624.1: E quello chi non averà cusì constituiti et assignati et in acti non averà facto scrivere la procuratione, possa fire rechesto a tutti gli acti et audire la sentencia al bancho cum proclamatione o l'accusatore o 'l denunciatore in la exibitione de l'acusa o de la denuncia.

[3] a Stat. lucch., 1376, L. IV, cap. 82, pag. 171.19: Anco statuimo et ordiniamo che di tucti et ciaschuni maleficij o vero quasi, et di tucte et ciaschune colpe et inobedientie overo quasi [[...]] procedere si possa et debia solamente per lo judice magiore consolo della dicta corte per accusa, per dinontiagione, per inquisitione per lo suo officio formata, o per alcuno de dicti modi, etiandio non precedente alcuna fama o publica o singulare proclamatione.