0.1 pegnorata, pegnorati, pengnorato.
0.2 V. pignorare.
0.3 Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi): 1.
0.4 In testi tosc.: Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi).
In testi mediani e merid.: Stat. perug., 1342.
0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.
0.7 1 [Dir.] Che è oggetto di pignoramento. 1.1 Sost. [Dir.] Persona a cui è stato forzosamente acquisito un bene, per ordine di un'autorità competente, come controvalore di una somma dovuta.
0.8 Erica Mattucci 26.10.2018.
1 [Dir.] Che è oggetto di pignoramento.
[1] Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi), dist. 5, cap. 272, vol. 2, pag. 348.32: et che colui el quale le dette cose o vero alcuna d'esse riceverà in pegno o vero comprasse, sia tenuto restituire la cosa pegnorata o vero venduta a colui di cui sarà essuta, senza alcuna restitutione o vero pagamento di pecunia fare a llui.
1.1 [Dir.] Sost. Persona a cui è stato forzosamente acquisito un bene, per ordine di un'autorità competente, come controvalore di una somma dovuta.
[1] Stat. perug., 1342, L. 1, cap. 56, par. 15, vol. 1, pag. 228.4: E 'l bailio el quale alcuno pengnorasse senpre sia tenuto relasare enn escricte apo la casa del pengnorato el nome suo e 'l prenome e 'l luoco onde è, pena de cento solde de denare per ciascuno contrafacente.