0.1 pegnoreggiai, pegnoregiare.
0.2 Da pignorare.
0.3 Stat. sen., 1329: 1.
0.4 In testi tosc.: Stat. sen., 1329; Valerio Massimo, red. V1, a. 1336 (fior.); Stat. sen., 1352.
0.6 N Doc. esaustiva.
0.7 1 [Dir.] Acquisire forzosamente in via temporanea (un bene personale di un debitore), per ordine di un'autorità competente, come controvalore (totale o parziale) di una somma dovuta. 2 Fare una scommessa che abbia come posta un bene materiale.
0.8 Chiara Mezzetti 25.10.2018.
1 [Dir.] Acquisire forzosamente in via temporanea (un bene personale di un debitore), per ordine di un'autorità competente, come controvalore (totale o parziale) di una somma dovuta.
[1] Stat. sen., 1329, cap. 64, pag. 320.11: chi non vole obbedire e non ubediscie a' quattro comandamenti [[...]] non sia devetato; ma sia[no] tenuti e' signori d' andare a' consoli de la Mercanzia e al priori de le decte Arti, e farlo costrégnare o de farlo pigliare o pegnoregiare, sì ch' egli obedisca.
[2] Stat. sen., 1352, pag. 39.27: el detto capitano possa ciascuno de li non paganti predetti fare pegnoregiare et gravare...
2 Fare una scommessa che abbia come posta un bene materiale.
[1] Valerio Massimo, red. V1, a. 1336 (fior.), L. 4, cap. 3, pag. 289.17: e' domandavanle lo gaggio ch' e' li avevano vinto, secondo lo patto. A' quali ella rispuose: «Io pegnoreggiai con voi d' uno uomo, non d' una statua». || Cfr. Val. Max., IV, 3, ext. 3: «non de statua pignus posuisse».