PERCEZIONE s.f.

0.1 percepsione, perceptione, percezione, percezioni.

0.2 Lat. perceptio, perceptionem (Nocentini s.v. percepire).

0.3 Dante, Vita nuova, c. 1292-93: 1.1.

0.4 In testi tosc.: Dante, Vita nuova, c. 1292-93; Simone da Cascina, XIV ex. (pis.).

0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 Processo con cui si avverte o si prende coscienza di una realtà esterna attraverso i sensi o l'intelletto. 1.1 Oggetto del processo corrispondente. 2 Atto di ricevere (qsa). 2.1 [Dir.] Riscossione (di un introito).

0.8 Diego Dotto 12.12.2019.

1 Processo con cui si avverte o si prende coscienza di una realtà esterna attraverso i sensi o l'intelletto.

[1] f Cassiano volg. (A, ed. Bini), XIII ex. (tosc.), Collaz. VIII, cap. 3, pag. 96.51: E alcune sono che sono sufficienti all' una e all' altra percezione, cioè secondo la storia e secondo l' allegoria, che ciascheduna danno cibo di vita all' anima, sì come quello che dice... || DiVo; non att. nel corpus da altre ed.

[2] <Ottimo, Par., a. 1334 (fior.)>, c. 1, proemio, pag. 7.13: la IIIJ responde a una tacita questione, come puote essere che 'l senso trascenda la percezione dello intelletto...

1.1 Oggetto del processo corrispondente.

[1] Dante, Vita nuova, c. 1292-93, cap. 2 parr. 1-10, pag. 8.6: [par. 5] In quello punto lo spirito animale, lo quale dimora ne l'alta camera ne la quale tutti li spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò a maravigliare molto, e parlando spezialmente a li spiriti del viso, sì disse queste parole...

[2] Boccaccio, Filocolo, 1336-38, L. 4, cap. 62, pag. 442.24: E chi dubita che il pensiero non dimori nell' anima medesima e l' occhio a quella si truovi assai lontano, ben che elli per particulare virtù di lei abbia la vista, e convengagli per molti mezzi le sue percezioni allo 'ntelletto animale rendere?

2 Atto di ricevere (qsa).

[1] Simone da Cascina, XIV ex. (pis.), L. 2 cap. 23, pag. 140.13: in nella quarta parte ci si pone la percepsione del Sacramento, ditto il Paternostro.

2.1 [Dir.] Riscossione (di un introito).

[1] Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.), L. IV, cap. 26, pag. 658.30: che subtragiesse ad essi le prove e la ragione loro o guastasse o impedisse o ad essi la iusticia o commercio o officio alcuno, publico o privato, o de li suoi beni l' aministracione, la possessione o la perceptione delli fructi...