PIGNORAMENTO s.m.

0.1 pegnoramenti, pegnoramento, pengnoramento, pignoramento.

0.2 Da pignorare.

0.3 Stat. sen., 1298: 1.

0.4 In testi tosc.: Stat. sen., 1298; Stat. pis., 1302 (2); Stat. fior., a. 1364.

0.7 1 [Dir.] Acquisizione forzosa in via temporanea (di un bene personale di un debitore), per ordine di un'autoritą competente, come controvalore (totale o parziale) di una somma dovuta.

0.8 Saba Radatti 26.10.2018.

1 [Dir.] Acquisizione forzosa in via temporanea (di un bene personale di un debitore), per ordine di un'autoritą competente, come controvalore (totale o parziale) di una somma dovuta.

[1] Stat. sen., 1298, dist. 1, cap. 23, pag. 156.12: li signori nuovi sieno tenuti di sciólliare et disobligare li signori vecchi, et trarre loro d'ogne devito unde fussero tenuti per lo Comune dell' Arte, et d'ogne condannagione, obbligagione et pegnoramento...

[2] Stat. pis., 1302 (2), cap. 22, pag. 985.10: Lo quale pengno li consuli, passati li quindici die, computati dal die de la difensa facta, u che si dovesse fare, infra octo die, computati da lo die del pignoramento, vendere possano, a la volontą de li consuli...

[3] Stat. fior., a. 1364, cap. 37, pag. 104.17: chiunque non si lascerą pegnorare al messo della detta arte [[...]] sia punito in soldi venti di fiorentini piccioli e quante volte, conciosiecosaché 'l tale pegnoramento si faccia infino in valuta di soldi XL.