0.1 lavoreri, lavoriera, lavoriere.
0.2 Da lavoro.
0.3 Brunetto Latini, Rettorica, c. 1260-61 (fior.): 1.
0.4 In testi tosc.: Brunetto Latini, Rettorica, c. 1260-61 (fior.); <Egidio Romano volg., 1288 (sen.)>; Stat. sen., 1280-97; Stat. pis., a. 1327.
0.7 1 Attività produttiva; mestiere ordinario. 1.1 Insieme dei lavori agricoli. 2 Luogo dove viene svolta un'attività lavorativa; sede dell'impiego o dell'incarico di qno.
0.8 Irene Falini 12.01.2018.
1 Attività produttiva; mestiere ordinario.
[1] Brunetto Latini, Rettorica, c. 1260-61 (fior.), pag. 32.1: La eloquenzia mise in sì alto stato i parladori savi e guerniti di senno, che per loro si reggeano le cittadi e le comunanze e le cose publiche, avendo le signorie e li officii e li onori e le grandi cose, e non si trametteano delle cause private, cioè delle vicende delli uomini speciali, né di fare lavoriere né altre picciole cose.
[2] Stat. sen., 1280-97, par. 39, pag. 13.20: Item, statuimo quod neuna persona, ne la fest[a] de Evagnelista, nè ne le fest[e] di sancto Pietro nè di sancto Georgio nè di sancta Lucia vergine e di sancta Maria da agosto nè di sancta Maria di marzo, [...] nè fare alcuna lavoriera: e chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta in XIJ denari.
1.1 Insieme dei lavori agricoli.
[1] <Egidio Romano volg., 1288 (sen.)>, L. 2, pt. 3, cap. 2, pag. 189.22: Volendo noi dire che case e come fatte ei re e i prenzi debbono avere, sì dovemo sapere che uno ch'ebbe nome Palladio dice, nel libro de la lavoriera, che ai casamenti fare l'uomo die mirare due cose: l'uno si è, che 'l casamento sia bene e sottilmente fatto, l'altro si è, ch'elli sia fatto in buon'arie ed in temperata.
2 Luogo dove viene svolta un'attività lavorativa; sede dell'impiego o dell'incarico di qno.
[1] Stat. pis., a. 1327, L. 4, cap. 7, pag. 191.9: Et che se la fossa la quale fusse riveduta lavorasse contra le rivedute de li Maestri del Monte, o d' alcuno di loro, che tucte le lavoriere che si mectesseno contra le rivedute siano morte, et non ne possa chavare nessun' altra lavoriera delle lavoriere morte, a la suprascripta pena; et ogni altra fossa che ferisse in de le dicte lavoriere morte, la possa tractare, sì come può l' altre suoi lavoriere.
[2] Stat. pis., a. 1327, L. 4, cap. 34, pag. 204.14: Ordiniamo, che nessuna fossa che si lavora debbia nè possa perdere le suoi lavoriere, le quale avesse misse overo posseduto sei mesi, o piene o voite, provando che l' avesse messe o posseduto sei mese, et non le possa perdere per alcuna fossa che vi ferisse; salvo se quelli cotali lavoriere fusseno stati anni due o piò che non fusseno usati per li suoi parsonavile, che chiunqua vi fiere siano suoi liquide.