NULLITĄ s.f.

0.1 nulletade, nullitą , nullitade, nullitate.

0.2 Lat. mediev. nullitas (Nocentini s.v. nullo).

0.3 Stat. pis., 1304: 2.

0.4 In testi tosc.: Stat. pis., 1304; Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi); Stat. fior., 1310/13; Doc. volt., 1322; f Stat. lucch., 1376.

In testi mediani e merid.: Stat. perug., 1342.

0.5 Locuz. e fras. opporre di nullitą 2.1.

0.7 1 L'essere nullo (con rif. alla qualitą morale). 2 [Dir.] Valore nullo di un atto ufficiale o l'azione con cui si rende tale. 2.1 [Dir.] Fras. Opporre di nullitą : contestare una sentenza.

0.8 Arianna Casu 27.11.2019.

1 L'essere nullo (con rif. alla qualitą morale).

[1] Giordano da Pisa, Prediche, 1309 (pis.), 33, pag. 245.30: Unde esso Cristo dirictamente fue luce del mondo, perņ che mostroe la nullitą del mondo et la sommitą di Dio et lo vero bene.

2 [Dir.] Valore nullo di un atto ufficiale o l'azione con cui si rende tale.

[1] Stat. pis., 1304, cap. 34, pag. 676.25: Et ordiniamo che qualunqua persona condannata da livre diece di denari pisani in gioso, per li consuli dell' arte, [[...]] che quello homo vel quella persona che condannata fusse, di quello che condannata fie non possa appellare ad alcuna corte, nč quella condannagione rompere [[...]] per modo di nullitade, u per restituzione, u vero per qualunqua altro modo.

[2] Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi), dist. 2, cap. 247, vol. 1, pag. 494.22: allora la podestą nuovo, successore suo, et li giudici [[...]] sieno tenuti et debiano la detta questione de l'appellagione o vero la questione de la nullitą terminare et diffinire...

[3] Doc. volt., 1322, 4, pag. 14.36: Et che di quesste cose overo d'alcuna di quesste lo decto ser Bartalommeo non possa appellare, o petitione in modo di gravamento o di nullitą od in alcuno altro modo dare o fare denanēi alcuno offitiale dela ciptą di Volterre, ad pena di cento li...

[4] Stat. pis., 1330 (2), cap. 41, pag. 484.13: Et li giudici della corte dell' appellagioni che quella appellagione u vero lamentansa di nullitą ricevesseno, et lo notaio che quinde scriptura alcuna facesse, in tanto per nome di pena dai predicti Podestą u vero Capitano, come di sopra si dice dell' appellante u vero nulla dicente, sia condennato, et ciascuno di loro sia condennato.

[5] Stat. pis., 1332, pag. 1272.1: a la sentensia dei quali non si possa appellare, u vero rompere per alcuno altro remedio di nullitą , u vero per alcuno altro modo cassare, u vero ritractare.

[6] Reg. milizie, 1337 (fior.>lucch.), pag. 513.15: maximamente messer lo capitano della guardia et suoi judici, lo Executore delli ordini della justitia et suoi judici, et ciascuno di loro possano cognoscere, procedere et punire, et habbiano cognitione et jurisdictione et pieno arbitrio, ogne appellatione et di nullitą o altro modo opposto rimossa.

[7] Stat. perug., 1342, L. 1, cap. 74, par. 44, vol. 1, pag. 285.21: E se adeverrą per lo giudece de l'apellagione alcuna sententia nulla pronuntiata essere, senpre la cagione dechiarare sia tenuto de nulletade.

[8] Stat. sen., 1343 (2), L. 2, pag. 107.39: Da la sentenzia overo comandamento de' consoli overo del loro camarlengho overo del notaio che sia diffinitivo de la questione, non si possa appellare overo diciarsi gravato ad alcuno officiale del Comune di Siena overo ad altro giudice nč di nullitą apponare o vero per alcuno modo contra diciar...

[9] Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.), L. IV, cap. 13, pag. 634.26: se 'l condempnato vole appellare o propore de nullitate doppo lo dicto anno passato, in li casi nelli quali a llui de ragione fosse licito le predicte cose, no li sia tolto la ragione d'appellare e de nullitate e de monstrare per altri modi che per li dicti deffecti et de provare la sua innocentia.

[10] f Stat. lucch., 1376, L. II, cap. 29, pag. 113.22: Et quella persona che da quello che sententiato o dichiarato sarą per li dicti conmessarij in sua appellagione nč oppositione di nullitą nč in adomanda di ridurre ad arbitrio di buono homo, nč in alcuna altra domanda per la quale venisse contra lo dicto lodo, sententia o dichiaragione o arbitramento... || Corpus OVI.

2.1 [Dir.] Fras. Opporre di nullitą : contestare una sentenza. || Att. solo in stat.

[1] Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi), dist. 2, cap. 247, vol. 1, pag. 494.11: nč sia udito cotale che appellasse ad altrui che a la podestą di Siena, se volesse poscia opponere di nullitą di sententia.

[2] Stat. fior., 1310/13, cap. 8, pag. 22.4: A le sentenzie e processi de' quali non si possa apellare nč oppore di nullitą overo per alcuno modo essere contradetto.

[3] Stat. fior., c. 1324, cap. 26 rubr., pag. 59.5: Che contra ' processi e sentenzie, li quali e le quali si facessono per autoritade de' predetti Ordinamenti, non si possa appellare overo di nullitade opporre.

[4] Stat. pis., 1322-51, cap. 13, pag. 490.30: sensa alcuno indugio et vitio (come l'appellagione d'alcuna delle dicte sententie per lui u vero per altrui per lui facta fi', u vero di nullitą opposto, u vero dimandata la restitutione, u vero porta u data la supplicagione, u vero altra qualumque oppositione facta, apparendo d'alcuna di queste cose scriptura alcuna)...

[5] Stat. fior., a. 1364, cap. 50, pag. 124.20: E che a queste cognitioni, processi e sententie e pronuptiationi non si possa appellare o di nullitą opporre da qualunque per alchuno modo.