0.1 restituente.
0.2 V. restituire.
0.3 Stat. perug., 1342: 1.
0.4 Att. solo in Stat. perug., 1342.
0.7 1 Chi è tenuto a rendere qsa a qno (gen. una somma di denaro).
0.8 Davide Pettinari 15.01.2020.
1 Chi è tenuto a rendere qsa a qno (gen. una somma di denaro).
[1] Stat. perug., 1342, L. 1, cap. 20, par. 22, vol. 1, pag. 95.11: E quegnunche farà cotale restitutione e asegnatione, cho' dicto è, enfra el termene de sopre dicto overo ennante esso termene, ad alcuna altra pena non sia tenuto e per restituite e asegnate siano avute, cho' dicto è; e contra cotagle restituente esso scendeco per le cose restituite se entromectere overo procedere non possa per alcuno modo.
[2] Stat. perug., 1342, L. 1, cap. 20, par. 23, vol. 1, pag. 95.14: E a tucte ei malefitie oviare statuimo che esso masaio tenuto sia ei dicte restituente e asegnante la pecunia e le cose restituite...
[3] Stat. perug., 1342, L. 1, cap. 20, par. 23, vol. 1, pag. 95.18: E a tucte ei malefitie oviare statuimo che esso masaio tenuto sia ei dicte restituente e asegnante la pecunia e le cose restituite, a pena de cento livre de denare e d'altretanto al notario del masaio, enfra diece dì po' 'l començamento de l'ofitio del scendeco asegnare en piubeca forma al dicto scendecho, che se facto non serà, non valgla né giove ai restituente e a l'asegnante cotale restitutione e asegnatione.