PERMESSO (2) s.m.

0.1 permessi, permesso.

0.2 V. permettere.

0.3 Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.): 1.

0.4 Att. solo in Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.).

0.7 1 [Dir.] Tipo di provvedimento giuridico (spiegato nell'es.).

0.8 Maria Serena Cutruzzolà 12.06.2019.

1 [Dir.] Tipo di provvedimento giuridico (spiegato nell'es.).

[1] Libro del difenditore della pace, 1363 (fior.), diz. 2, cap. 12, par. 4, pag. 237.18: È dunque comandamento secondo leggie nella propria singnifichazione statuto affermativo obrighando a ppena il trapassante di quelle; e 'l difenduto propriamente lo statuto neghativo a ppena è obrighatante; e llo permesso propriamente detto ordinanza di legge fattore, a ppena niuno è obrighante. || Cfr. Defensor pacis, II, 12, 4: «Et talia proprie dicuntur lege permissa, quamvis hoc nomen permissum communiter sumptum quandoque dicatur de statutis obligantibus ad penam».