SINDICAZIONE s.f.

0.1 scendecatione, sindicatione.

0.2 Da sindicare.

0.3 Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi): 1.

0.4 In testi tosc.: Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi).

In testi mediani e merid.: Stat. perug., 1342.

0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 [Dir.] Esame dell'operato di un pubblico ufficiale al termine del suo mandato.

0.8 Giulia Giangravè 04.05.2023.

1 [Dir.] Esame dell'operato di un pubblico ufficiale al termine del suo mandato.

[1] Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi), dist. 1, cap. 3, vol. 1, pag. 40.18: et punire essi se avaranno mispreso in tutte et ciascune cose le quali avaranno lassate, et constregnere restituire de la loro propria facultà, non ostante se per alcuna licentia di consèllio, o vero di qualunque altra, fussero assoluti da la sindicatione.

[2] Stat. perug., 1342, L. 1, cap. 16, par. 6, vol. 1, pag. 76.13: la quale pena ciascuno contrafacente al comuno de Peroscia pagare sia tenuto, êlla quale pena esso giudece de la giustitia e i suoie fameglare, ei quagle contrafaronno al tenpo del suo scendecato per lo scendecatore che s'aleggerà per la sua e de la sua famelgla scendecatione, deggano essere condannate e l'altre persone per la podestade e 'l capetanio de Peroscia.